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Ordinanza — n. 35867/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35867/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35867/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BALESTRIERI GIOVANNI nato a FOGGIA il 22/11/1968 FESTA MARCELLO nato a FOGGIA il 03/01/1971 avverso la sentenza del 22/10/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Bari confermava la sentenza con cui il tribunale di Bari, in data 25.10.2013, aveva condannato Balestrieri Giovanni e Festa Marcello, ciascuno alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato di furto tentato aggravato in concorso, loro in rubrica ascritto.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 35867/2022 — snpen · Corte di Cassazione: I ricorsi vanno dichiarati inammissibili, perché fondati, quanto alla prima censura, su di un motivo nuovo, dedotto per la prima volta in questa sede di legittimità, dunque inammissibile, ai sensi dell'art. 606, co. 3, c.p.p.; con riferimento al secondo motivo, su censure attinenti al merito del trattamento sanzionatorio, non consentite in sede di legittimità, oltre che meramente reiterative di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, con la cui motivazione sul punto i ricorrenti in realtà non si confrontano (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710).

Parole chiave

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concorso materiale di reati aggravamento della pena furto aggravato in banda allegazioni di persecuzione contraddittorie altri capi d'accusa ammende per infrazione procedurale
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BALESTRIERI GIOVANNI nato a FOGGIA il 22/11/1968 FESTA MARCELLO nato a FOGGIA il 03/01/1971 avverso la sentenza del 22/10/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Bari confermava la sentenza con cui il tribunale di Bari, in data 25.10.2013, aveva condannato Balestrieri Giovanni e Festa Marcello, ciascuno alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato di furto tentato aggravato in concorso, loro in rubrica ascritto.

2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiedono l'annullamento, hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati, con un unico atto di impugnazione, con cui lamentano violazione di legge e vizio di motivazione, in punto di inadeguata valutazione da parte del giudice di appello delle risultanze processuali e di dosimetria della pena.

3. I ricorsi vanno dichiarati inammissibili, perché fondati, quanto alla prima censura, su di un motivo nuovo, dedotto per la prima volta in questa sede di legittimità, dunque inammissibile, ai sensi dell'art. 606, co. 3, c.p.p.; con riferimento al secondo motivo, su censure attinenti al merito del trattamento sanzionatorio, non consentite in sede di legittimità, oltre che meramente reiterative di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, con la cui motivazione sul punto i ricorrenti in realtà non si confrontano (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710).

4. Alla dichiarazione di inammissibilità, consegue la condanna dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere questi ultimi immuni da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Rom