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Ordinanza — n. 35862/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35862/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35862/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GANGEMI MICHELE nato a CATANIA il 30/08/1991 LICANDRO PASQUALE nato a CATANIA il 10/05/1995 avverso la sentenza del 07/05/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Catania confermava la sentenza con cui il tribunale di Siracusa, in data 3.7.2020, aveva condannato Gangemi Michele e Licandro Pasquale, ciascuno alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato di furto tentato aggravato in concorso, loro in rubrica ascritto.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 35862/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiedono l'annullamento, hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati, con un unico atto di impugnazione, con cui lamentano violazione di legge e vizio di motivazione, in punto di inadeguata valutazione da parte del giudice di appello delle risultanze processuali e della mancata concessione delle circostanze attenuanti ex art. 62 bis, c.p.

Parole chiave

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tentata truffa altri reati aggravamento della pena sanzione penale confisca dei proventi di reato contraffazione di merci
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GANGEMI MICHELE nato a CATANIA il 30/08/1991 LICANDRO PASQUALE nato a CATANIA il 10/05/1995 avverso la sentenza del 07/05/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Catania confermava la sentenza con cui il tribunale di Siracusa, in data 3.7.2020, aveva condannato Gangemi Michele e Licandro Pasquale, ciascuno alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato di furto tentato aggravato in concorso, loro in rubrica ascritto.

2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiedono l'annullamento, hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati, con un unico atto di impugnazione, con cui lamentano violazione di legge e vizio di motivazione, in punto di inadeguata valutazione da parte del giudice di appello delle risultanze processuali e della mancata concessione delle circostanze attenuanti ex art. 62 bis, c.p.

3. I ricorsi vanno dichiarati inammissibili, perché fondati su censure di merito e del tutto generiche, non scrutinabili in questa sede di legittimità, che si risolvono, peraltro, anche nella semplice reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, con la cui motivazione sul punto i ricorrenti in realtà non si confrontano, dovendosi, pertanto, le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710).

4. Alla dichiarazione di inammissibilità, consegue la condanna dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere questi ultimi immuni da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso i