Cassation appeal dismissed as inadmissible due to mere repetition of lower court arguments without specific critique.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs. The appellant challenged the appellate court's partial reform of the sentence, alleging violations of defense rights and erroneous application of Article 495 of the Code of Criminal Procedure. The court rejected these claims because they merely repeated arguments already fully addressed and dismissed by the appellate court, lacking the specific argumentation required for a valid cassation review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, co. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if the grievances are merely a repetition of those already deduced and dismissed by the court of first instance or appeal without providing a specific, reasoned critique of the lower court's decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABDELMALEK MOHAMED SAUBER nato il 27/08/1986 avverso la sentenza del 08/11/2019 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Ancona riformava parzialmente in senso favorevole all'imputato, limitatamente alla dosimetria della pena, la sentenza con cui il tribunale di Ascoli Piceno, in data 23.10.2017, Abdelrnalek Mohamed Sauber alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato di lesioni personali volontarie in rubrica ascrittogli.
2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, per violazione del diritto di difesa ed erronea applicazione dell'art. 495, co. 4, c.p.p.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché fondato su censure che si risolvono nella semplice reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito (cfr. p. 3), con la cui motivazione sul punto il ricorrente in realtà non si confronta, dovendosi, pertanto, le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710).
4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Rom