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Ordinanza — n. 35858/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to repetition of already rejected non-prosecution grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35858/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant merely repeated arguments previously rejected by the lower court regarding the lack of a cause for non-prosecution. The appellant argued for non-prosecution under Article 131 bis of the Penal Code, but the court found no new grounds to challenge the established legal reasoning. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 131 bis c.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it reiterates grievances already dismissed by the lower court without presenting new facts or legal arguments that could alter the outcome.

Parole chiave

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cause of non-prosecution repetition of grievances inadmissibility of appeal Article 131 bis Penal Code procedural costs Cassation appeal legal reasoning contraffazione di merci

Disposizioni normative citate

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Art. 131 bis c.p.
Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando violazione di legge, in ordine al mancato riconoscimento in suo favore della causa di non punibilità, di cui all'art. 131 bis, c.p.
Art. 616 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019
131 bis, c.p., già disattese dalla corte territoriale, attraverso specifica e logica motivazione, con cui l'imputato in realtà non si confronta (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv.
Cass., Sez. 5, n. 34830 del 23/10/2020
Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000
Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPPARELI ANTONIO nato a NAPOLI il 12/12/1955 avverso la sentenza del 17/09/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Salerno riformava parzialmente in favore dell'imputato, limitatamente alla dosimetria della pena, la sentenza con cui il tribunale di Nocera Inferiore, in data 19.3.2019, aveva condannato Cappareli Antonio alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato ex art. 474, c.p., in rubrica ascrittogli.

2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando violazione di legge, in ordine al mancato riconoscimento in suo favore della causa di non punibilità, di cui all'art. 131 bis, c.p.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché con esso il ricorrente ripropone acriticamente le censure sulla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis, c.p., già disattese dalla corte territoriale, attraverso specifica e logica motivazione, con cui l'imputato in realtà non si confronta (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710), spiegando le ragioni che non consentono di riconoscere tale causa di non punibilità, in considerazione della gravità complessiva della condotta addebitabile al reo e della sua negativa personalità, desumibile dai numerosi precedenti penali specifici a suo carico, conformemente al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in subiecta materia, che impone, per l'appunto, una complessiva ed unitaria valutazione sulla tenuità del fatto, svolta alla stregua delle circostanze della fattispecie concreta (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 5, n. 34830 del 23/10/2020, Rv. 280397) 4.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, posto che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso i