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Ordinanza — n. 35851/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic merit-based criticisms not suitable for this court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35851/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by D'Agostino Emma Dora inadmissible. The appellant challenged the lower court's conviction for specific crimes, citing inadequate evaluation of evidence and lack of recognition of mitigating circumstances. The court rejected these arguments as generic merit-based criticisms unsuitable for the jurisdiction of the supreme court, noting they merely repeated points already dismissed in the appellate proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 602, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 616, comma 1, c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it is based on generic merit-based criticisms or substantive errors that are not specific and do not fulfill the function of a reasoned critique of the lower court's decision.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility generic merit criticisms substantive error review lack of reasoned critique procedural exhaustion motivi di cassazione impugnabilità della decisione di rinvio sanzione sostitutiva

Disposizioni normative citate

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Art. 602, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 616, comma 1, c.p.p.
Art. 82, D.P.R. 115/2002
Art. 83, D.P.R. 115/2002

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019
Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000
Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'AGOSTINO EMMA DORA nato a ROSARNO il 12/02/1940 avverso la sentenza del 25/01/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; i FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Messina confermava la sentenza con cui il tribunale di Messina, in data 20.11.2019, aveva condannato D'Agostino Emma Dora alla pena ritenuta di giustizia, oltre al risarcimento dei danni derivanti da reato in favore delle costituite parti civili Mancuso Saveria e Sgarlata Gaetana, in relazione al reato ex artt. 110, 81, cpv. e 494, c.p., in rubrica a lei ascritto.

2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, lamentando vizio di motivazione, in punto di inadeguata valutazione delle risultanze processuali da parte della corte territoriale; violazione di legge, contraddittorietà, carenza di motivazione e travisamento delle prove; violazione di legge e vizio di motivazione in punto di mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Con memorie del 22.5.2022, le parti civili costituite, per mezzo del loro difensore di fiducia, chiedono la conferma della sentenza oggetto di ricorso.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché fondato su censure di merito e del tutto generiche, anche con riferimento alle doglianze attinenti al trattamento sanzionatorio, non scrutinabili in questa sede di legittimità, che si risolvono, peraltro, anche nella semplice reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, con la cui motivazione sul punto la ricorrente in realtà non si confronta, dovendosi, pertanto, le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710).

4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna della ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultima immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). L'imputata va, altresì, condannata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili ammesse al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla corte di appello di Messina con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83, D.P.R. 115/2002, disponendo il pagamento a spese dello Stato.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, altresì, l'imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili ammesse al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla corte di appello di Messina con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83, D.P.R. 115/2002, disponendo il pagamento a spese dello Stato.