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Ordinanza — n. 35850/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic merit-based grounds and lack of specific factual transcription.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35850/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a partial appellate reform regarding sentencing and civil damages, arguing for inadequate factual evaluation and a lack of self-defense recognition. The court rejected these claims as generic merit-based arguments that failed to meet the strict requirement of specific factual transcription and detailed argumentation necessary for cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 360, co. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 616, co. 1 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it relies on generic merit-based grounds without specific factual transcription and detailed argumentation, failing to satisfy the principle of autosufficiency.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility generic merit grounds autosufficiency requirement factual transcription rule procedural costs and fine risarcimento alle vittime di reati risarcimento per atto illecito ripudiazione

Disposizioni normative citate

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Art. 360, co. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 616, co. 1 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019
Cass., Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013
Cass., Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017
Cass., Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Rv.
Cass., Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020
270071; Cass., Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, Rv.
Cass., Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019
280419; Cass., Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, Rv.
Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000
Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANTONAGLIA STEFANO nato a TRIESTE il 06/01/1992 avverso la sentenza del 17/03/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Trieste riformava parzialmente in favore dell'imputato, limitatamente alla determinazione dell'entità del trattamento sanzionatorio, la sentenza con cui il tribunale di Udine, in data 23.1.2020, aveva condannato Antonaglia Stefano alla pena ritenuta di giustizia, oltre al risarcimento dei danni derivanti da reato in favore della costituita parte civile, al reato di cui agli artt. 582, 583, co. 1, n. 1, c.p., in rubrica ascrittogli.

2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando vizio di motivazione, in punto: di inadeguata valutazione delle risultanze processuali da parte della corte territoriale, e violazione di legge, in punto di mancato riconoscimento della legittima difesa.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché fondato su censure di merito e del tutto generiche, non scrutinabili in questa sede di legittimità, che si risolvono, peraltro, anche nella semplice reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, con la cui motivazione sul punto il ricorrente in realtà non si confronta, dovendosi, pertanto, le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710).

Né va taciuta, con riferimento agli atti processuali di cui il ricorrente lamentano un'inadeguata valutazione da parte della corte territoriale, la violazione del principio della cd. autosufficienza del ricorso, per cui è inammissibile il ricorso per cassazione che deduca vizi di motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contenga, come nel caso in esame, la loro integrale trascrizione o allegazione, così da rendere lo stesso autosufficiente con riferimento alle relative doglianze (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013, Rv. 256723;

Cass., Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Rv. 270071; Cass., Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, Rv. 280419; Cass., Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, Rv. 276432).

4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così