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Ordinanza — n. 35849/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35849/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35849/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE NARDI MASSIMO nato a CASTELFRANCO VENETO il 01/04/1974 avverso la sentenza del 05/11/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; t FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Venezia confermava la sentenza con cui il tribunale di Treviso, in data 12.4.2016, aveva condannato De Nardi Massimo alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato ex artt. 110, 48, 476 e 479, c.p., in rubrica ascrittogli.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 35849/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

Parole chiave

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falsità ideologica in documenti contravvenzione per violazione edilizia concorso proprio sviamento della giustizia aggiudicazione d'appalto edile violazione della buona fede
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE NARDI MASSIMO nato a CASTELFRANCO VENETO il 01/04/1974 avverso la sentenza del 05/11/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; t FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Venezia confermava la sentenza con cui il tribunale di Treviso, in data 12.4.2016, aveva condannato De Nardi Massimo alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato ex artt. 110, 48, 476 e 479, c.p., in rubrica ascrittogli.

2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando vizio di motivazione, in punto: di inadeguata valutazione delle risultanze processuali da parte della corte territoriale.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché fondato su censure di merito e del tutto generiche, non scrutinabili in questa sede di legittimità, che si risolvono, peraltro, anche nella semplice reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, con la cui motivazione sul punto il ricorrente in realtà non si confronta, dovendosi, pertanto, le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710).

4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Ro