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Ordinanza — n. 35836/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to generic merit-based criticisms and new legal arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35836/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Moral Shahid inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a lower court's conviction for a specific crime, arguing violations of the law regarding the application of Article 34 of Legislative Decree 274/2000 and insufficient evaluation of trial records. The court rejected these grounds because they constituted generic merit-based criticisms unsuitable for a review of legality and because the requested application of the new legal provision could not be raised for the first time at this stage.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 34 d.lgs. 274/2000: A cassation appeal is inadmissible if it relies on generic merit-based criticisms or introduces new legal arguments that require concrete factual investigation, which exceeds the scope of a review of legality.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility generic merit criticisms new legal arguments review of legality procedural costs award abuso di alcol procedure di ricorso motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
Art. 34 d.lgs. 274/2000
Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, in punto di mancata applicazione del disposto di cui all'art. 34, d.lgs.
Sez. 1, n. 16310 del 26/04/2005
Sez. 1, n. 16310 del 26/04/2005, Rv.
Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000
Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 16310 del 26/04/2005
Sez. 1, n. 16310 del 26/04/2005, Rv.
Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000
Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MORAL SHAHID nato il 10/10/1988 avverso la sentenza del 18/06/2021 del GIUDICE DI PACE di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe il giudice di pace di Genova condannava Moral Shahid alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato di cui all'art. 689, c.p., in rubrica ascrittogli.

2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, in punto di mancata applicazione del disposto di cui all'art. 34, d.lgs. 274/2000 e di inadeguata valutazione delle risultanze processuali da parte della corte territoriale.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché fondato su censure di merito e del tutto generiche, non scrutinabili in questa sede di legittimità. Quanto all'invocata applicazione della menzionata disposizione normativa, essa non può trovare spazio per la prima volta con il ricorso per cassazione, essendo necessario che il giudice, qualora sia già stata esercitata l'azione penale, accerti in concreto che l'imputato e la persona offesa non si oppongano, anche a mezzo di interpello (cfr. Sez. 1, n. 16310 del 26/04/2005, Rv. 231331), indagine non consentita in questa sede di legittimità.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Ro