Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to merit-based arguments and new grounds not allowed in this stage.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a lower court's sentencing decision by citing inadequate evaluation of trial records and alleging legal violations. The court rejected these claims because they constituted merit-based arguments and introduced new grounds not permissible at the cassation stage.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if they rely on merit-based assessments of sentencing or introduce new grounds not raised in prior proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SUNDAY ERICA nato il 22/12/1982 avverso la sentenza del 29/04/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Venezia confermava la sentenza con cui il tribunale di Verona, in data 19.1.2017, aveva condannato Sunday Erica alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato in rubrica ascrittole.
2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, in punto di inadeguata valutazione delle risultanze processuali da parte della corte territoriale.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché fondato su censure di merito sulla determinazione dell'entità del trattamento sanzionatorio non scrutinabili in questa sede di legittimità, senza tacere che, come si evince dalla incontestata sintesi dei motivi di appello operata dalla corte territoriale, trattasi anche di motivo nuovo, che, pertanto, non può essere dedotto per la prima volto con il ricorso per cassazione.
4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna della ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultima immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il