Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 35827/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to generic merit-based grievances not scrutinized in second instance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35827/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the appellant's grievances were generic and focused on merits rather than legal errors. The appellant challenged the conviction for theft and fraud, arguing issues like prescription and lack of elements, but these arguments were already fully addressed and rejected by the Court of Appeal. The court ruled that such merit-based criticisms cannot be raised in a cassation proceeding, which is limited to reviewing legal violations and specific reasoning defects.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 612, co. 1 e 2 c.p.; Art. 392 c.p.; Art. 616 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it relies solely on generic merit-based criticisms that were already examined and rejected in the second instance, as the court of cassation does not review the factual assessment of the crime.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility generic merit criticisms second instance review theft and fraud conviction prescription defense failure minaccia nel diritto penale allegazioni di persecuzione contraddittorie risarcimento per atto illecito

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 612, co. 1 e 2 c.p.
Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, in punto di ritenuta sussistenza della fattispecie di cui all'art. 612, co.
Art. 392 c.p.
1 e 2, c.p.; di tardività di proposizione della querela per il reato ex art. 392, c.p.; di insussistenza degli elementi costitutivi del reato ex art.
Art. 616 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019
Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000
Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BIOLCATI LEONARDO nato a PERUGIA il 12/04/1962 avverso la sentenza del 16/11/2020 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; FATTO E DIRITTO Q1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Perugia confermava la sentenza con cui il tribunale di Perugia, in data 3.4.2019, aveva condannato Biolcati Leonardo alla pena ritenuta di giustizia, in relazione ai reati ex artt. 612, co. 1 e co. 2, 392, c.p., in rubrica ascrittigli.

2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, in punto di ritenuta sussistenza della fattispecie di cui all'art. 612, co. 1 e 2, c.p.; di tardività di proposizione della querela per il reato ex art. 392, c.p.; di insussistenza degli elementi costitutivi del reato ex art. 392, c.p., nonché eccependo il compiuto decorso del termine di prescrizione dei reati in contestazione. Con memoria del 29.5.2022 il difensore di fiducia dell'imputato reitera le proprie doglianze.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché fondato su censure di merito e del tutto generiche, non scrutinabili in questa sede di legittimità, che si risolvono, peraltro, anche nella semplice reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, con la cui motivazione sul punto il ricorrente in realtà non si confronta, dovendosi, pertanto, le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710). Ovviamente l'originaria inammissibilità del ricorso impedisce di rilevare il decorso del termine di prescrizione, perento dopo la pronuncia della sentenza di secondo grado.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così decis