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Ordinanza — n. 35823/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to manifest unfounded claim regarding prescription term calculation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35823/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the claim that the statute of limitations had expired was manifestly unfounded. The defendant argued the limitation period ran out, but the court found the aggravated nature of the crime and specific recidivism extended the term until 2037. Consequently, the appeal was rejected and the defendant was ordered to pay procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 156 c.p.; Art. 160 c.p.: The statute of limitations for aggravated crimes with specific recidivism is calculated differently than generic circumstances, and a claim of expiration must be substantiated by accurate temporal analysis.

Parole chiave

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statute of limitations aggravated crime specific recidivism prescription term inadmissible appeal procedural costs manifest unfoundedness recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 156 c.p.
Art. 160 c.p.
Art. 616 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000
Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FORTUNA LUIGI nato a FROSINONE il 24/11/1973 avverso la sentenza del 17/05/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Roma riformava parzialmente in senso favorevole all'imputato la sentenza con cui il tribunale di Frosinone, in data 21.6.2017, aveva condannato Fortuna Luigi alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato ex artt. 624 e 61, n. 5), c.p., in rubrica ascrittogli.

2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando violazione di legge, in quanto la corte territoriale ha omesso di rilevare il compiuto decorso del termine di prescrizione del reato per cui procede, a differenza di quanto fatto per il coimputato Grossi Stefano.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, per manifesta infondatezza del motivo che lo sostiene, non essendo affatto spirato il termine di prescrizione, posto che, come rilevato dal giudice di appello, si tratta di reato aggravato, in relazione al quale a carico dell'imputato, a differenza che per il Grossi, è stata ritenuta sussistente la recidiva reiterata specifica nel quinquennio, che, pur riconosciuta equivalente alle concesse circostanze attenuanti generiche, va presa in considerazione ai fini del calcolo del termine di prescrizione, che nella sua massima estensione, al netto delle disposte sospensioni del relativo decorso per quarantotto giorni, sarebbe scaduto solo il 2.5.2037.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere il ricorrente medesimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in