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Ordinanza — n. 35821/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible because the petition was personally signed by the accused instead of a registered defense attorney.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35821/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible and ordered the petitioner to pay court costs and a fine. The petitioner, ALOA HAMED, personally signed the appeal document, violating mandatory procedural rules requiring such filings to be signed by a registered defense attorney. The court ruled that this procedural defect rendered the appeal void and non-appealable.

Regesto Legislator

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Art. 571, comma 1, and Art. 613, comma 1, of the Code of Criminal Procedure; A criminal appeal must be signed by a registered defense attorney and is inadmissible if signed personally by the accused.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility personal signature by accused mandatory defense attorney signature procedural defect in appeal court costs and fine requisito della firma autografa diritto a un difensore difetto di legittimazione del ministero pubblico

Disposizioni normative citate

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Art. 571, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017
pen., che impone che esso sia, in ogni caso, sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALOA HAMED nato il 07/07/1976 avverso la sentenza del 05/12/2018 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; /// i>, 4 u P\ Visti gli atti e ILordifen.za impugnata; letti i motivi del ricorso; Rilevato che il ricorso è stato presentato personalmente dall'imputato, in violazione del combinato disposto degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., che impone che esso sia, in ogni caso, sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 09