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Ordinanza — n. 35815/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35815/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35815/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ASCHERO LORENZO nato a BRA il 05/02/1992 avverso l'ordinanza del 31/01/2020 del GIUD. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che il ricorso è stato proposto avverso l'ordinanza con cui il Magistrato di sorveglianza di Torino ha, tra l'altro, rigettato la richiesta di Lorenzo Aschiero, sottoposto alla sanzione sostitutiva della libertà controllata, di essere autorizzato ad allontanarsi dal comune di residenza per recarsi ad un incontro con lo psicologo, provvedimento avverso il quale è prevista, ai sensi del combinato disposto degli art. 667, comma 4, e 678, comma 1-bis, cod. proc. pen., opposizione anziché ricorso diretto per cassazione; che l'erronea qualificazione del mezzo esperito dalla parte quale ricorso per cassazione non ne determina, tuttavia, l'inammissibilità, poiché se ne impone, invece, l'esatta qualificazione, cui consegue — in coerenza con quanto indicato dalla giurisprudenza di legittimità in casi analoghi (Sez. 1, n. 2285 del 15/12/2021, dep. 2022, Ngom, Rv. 282487;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 35815/2022 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che il ricorso è stato proposto avverso l'ordinanza con cui il Magistrato di sorveglianza di Torino ha, tra l'altro, rigettato la richiesta di Lorenzo Aschiero, sottoposto alla sanzione sostitutiva della libertà controllata, di essere autorizzato ad allontanarsi dal comune di residenza per recarsi ad un incontro con lo psicologo, provvedimento avverso il quale è prevista, ai sensi del combinato disposto degli art. 667, comma 4, e 678, comma 1-bis, cod. proc. pen., opposizione anziché ricorso diretto per cassazione; che l'erronea qualificazione del mezzo esperito dalla parte quale ricorso per cassazione non ne determina, tuttavia, l'inammissibilità, poiché se ne impone, invece, l'esatta qualificazione, cui consegue — in coerenza con quanto indicato dalla giurisprudenza di legittimità in casi analoghi (Sez. 1, n. 2285 del 15/12/2021, dep. 2022, Ngom, Rv. 282487;

Parole chiave

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revoca dell'asilo revoca dell'opposizione sospensione dell'allontanamento diritto di ottenere una decisione domanda d'asilo di rom facoltà di astenersi dal testimoniare
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ASCHERO LORENZO nato a BRA il 05/02/1992 avverso l'ordinanza del 31/01/2020 del GIUD. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che il ricorso è stato proposto avverso l'ordinanza con cui il Magistrato di sorveglianza di Torino ha, tra l'altro, rigettato la richiesta di Lorenzo Aschiero, sottoposto alla sanzione sostitutiva della libertà controllata, di essere autorizzato ad allontanarsi dal comune di residenza per recarsi ad un incontro con lo psicologo, provvedimento avverso il quale è prevista, ai sensi del combinato disposto degli art. 667, comma 4, e 678, comma 1-bis, cod. proc. pen., opposizione anziché ricorso diretto per cassazione; che l'erronea qualificazione del mezzo esperito dalla parte quale ricorso per cassazione non ne determina, tuttavia, l'inammissibilità, poiché se ne impone, invece, l'esatta qualificazione, cui consegue — in coerenza con quanto indicato dalla giurisprudenza di legittimità in casi analoghi (Sez. 1, n. 2285 del 15/12/2021, dep. 2022, Ngom, Rv. 282487;

Sez. 1, n. 38048 del 22/06/2016, Ballarin, Rv. 267643; Sez. 1, n. 7884 del 28/01/2015, Stopi, Rv. 262251) — la trasmissione degli atti al competente Magistrato di sorveglianza, conformemente ai principi generali di conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis del quale è espressione l'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., che ritiene l'impugnazione ammissibile indipendentemente dalla qualificazione data ad essa dalla parte che l'ha proposta e prevede che, se l'impugnazione è proposta a un giudice incompetente, questi trasmette gli atti al giudice competente, ferma restando, ovviamente, la libertà di valutazione di quest'ultimo

P.Q.M.

Qualificata l'impugnazione come opposizione, dispone la trasmissione degli atti al Magistrato di sorveglianza di Torino per l'espletamento della relativa fase. Così decis