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Ordinanza — n. 35814/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35814/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35814/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SHUTSKI JAMAL nato il 18/12/1986 avverso l'ordinanza del 18/02/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAttatzczizoz udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che il ricorso è stato proposto avverso l'ordinanza con cui la Corte di appello di Bologna, procedendo ai sensi dell'art. 299 cod. proc. pen., ha rigettato l'istanza, proposta da Jamal Shutski, volta alla sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari; che, per conforme giurisprudenza, il provvedimento con il quale il giudice procedente respinge la richiesta di revoca o di modifica di una misura cautelare personale non è impugnabile per saltum mediante ricorso per cassazione, essendo quest'ultimo un rimedio esperibile ex art. 311 cod. proc. pen. unicamente contro le ordinanze genetiche, che dispongono la restrizione della libertà (in questo senso cfr., tra le altre, Sez. 2, n. 24349 del 24/05/2022, Mirenda, Rv. 283178;

Regesto Legislator

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art. 299 cod. proc. pen, art. 311 cod. proc. pen, art. 310 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 35814/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 299 cod. proc. pen., ha rigettato l'istanza, proposta da Jamal Shutski, volta alla sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari; che, per conforme giurisprudenza, il provvedimento con il quale il giudice procedente respinge la richiesta di revoca o di modifica di una misura cautelare personale non è impugnabile per saltum mediante ricorso per cassazione, essendo quest'ultimo un rimedio esperibile ex art. 311 cod. proc. pen. unicamente contro le ordinanze genetiche, che dispongono la restrizione della libertà (in questo senso cfr., tra le altre, Sez. 2, n. 24349 del 24/05/2022, Mirenda, Rv. 283178;

Parole chiave

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domanda di revisione dell'asilo carcerazione cautelativa motivi di cassazione impugnabilità della decisione di rinvio decisione incidentale impugnabile differimento dell'esecuzione della pena

Disposizioni normative citate

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art. 299 cod. proc. pen
269418); che l'ordinanza resa ai sensi dell'art. 299 cod. proc. pen.
art. 311 cod. proc. pen
art. 310 cod. proc. pen
Qualificata l'impugnazione come appello, dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Bologna, competente ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen..
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SHUTSKI JAMAL nato il 18/12/1986 avverso l'ordinanza del 18/02/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAttatzczizoz udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che il ricorso è stato proposto avverso l'ordinanza con cui la Corte di appello di Bologna, procedendo ai sensi dell'art. 299 cod. proc. pen., ha rigettato l'istanza, proposta da Jamal Shutski, volta alla sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari; che, per conforme giurisprudenza, il provvedimento con il quale il giudice procedente respinge la richiesta di revoca o di modifica di una misura cautelare personale non è impugnabile per saltum mediante ricorso per cassazione, essendo quest'ultimo un rimedio esperibile ex art. 311 cod. proc. pen. unicamente contro le ordinanze genetiche, che dispongono la restrizione della libertà (in questo senso cfr., tra le altre, Sez. 2, n. 24349 del 24/05/2022, Mirenda, Rv. 283178;

Sez. 1, n. 9657 del 05/10/2016, dep. 2017, Mortarini, Rv. 269418); che l'ordinanza resa ai sensi dell'art. 299 cod. proc. pen. è, invece, impugnabile mediante proposizione di appello ex art. 310 cod. proc. pen.; che l'erronea qualificazione del mezzo esperito dalla parte (con dichiarazione, va incidentalmente notato, corredata da motivi) quale ricorso per cassazione non ne determina, quindi, l'inammissibilità, poiché se ne impone, invece, l'esatta qualificazione, cui consegue la trasmissione degli atti al competente Tribunale, conformemente ai principi generali di conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis del quale è espressione l'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., che ritiene l'impugnazione ammissibile indipendentemente dalla qualificazione data ad essa dalla parte che l'ha proposta e prevede che, se l'impugnazione è proposta a un giudice incompetente, questi trasmette gli atti al giudice competente, ferma restando, ovviamente, la libertà di valutazione di quest'ultimo;

P.Q.M.

Qualificata l'impugnazione come appello, dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Bologna, competente ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen.. Così de