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Ordinanza — n. 35808/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35808/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35808/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VALORI VALERIO nato a JESI il 03/02/1963 avverso la sentenza del 19/03/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIA Ift dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che la doglianza dell'imputato, attinente alla fissazione in misura superiore al minimo edittale di un anno di reclusione della pena base per il reato di falso ideologico ascritto a Valori al capo A), è manifestamente infondata, giacché la Corte di appello di Perugia ha debitamente spiegato — in termini con il quale il ricorrente rinunzia a confrontarsi — che la pluralità e la consistenza degli episodi criminosi e la professionalità dimostrata dal loro autore concorrono a giustificare, ai sensi dell'art. 133 cod. pen., la commisurazione della sanzione in un anno e quattro mesi di reclusione, comunque inferiore rispetto a quella indicata dal giudice di primo grado; che deve, pertanto, essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 35808/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 133 cod. pen., la commisurazione della sanzione in un anno e quattro mesi di reclusione, comunque inferiore rispetto a quella indicata dal giudice di primo grado; che deve, pertanto, essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

Parole chiave

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sanzioni penali multa disciplinare all'avvocato falsità ideologica in documenti valore litigioso concorso ideale riduzione della pena

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VALORI VALERIO nato a JESI il 03/02/1963 avverso la sentenza del 19/03/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIA Ift dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che la doglianza dell'imputato, attinente alla fissazione in misura superiore al minimo edittale di un anno di reclusione della pena base per il reato di falso ideologico ascritto a Valori al capo A), è manifestamente infondata, giacché la Corte di appello di Perugia ha debitamente spiegato — in termini con il quale il ricorrente rinunzia a confrontarsi — che la pluralità e la consistenza degli episodi criminosi e la professionalità dimostrata dal loro autore concorrono a giustificare, ai sensi dell'art. 133 cod. pen., la commisurazione della sanzione in un anno e quattro mesi di reclusione, comunque inferiore rispetto a quella indicata dal giudice di primo grado; che deve, pertanto, essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il