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Ordinanza — n. 35806/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to sterile repetition of issues already decided by the Court of Appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35806/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued regarding the qualification of forest fire charges and theft liability, but the court found these arguments were a sterile repetition of issues already thoroughly examined and dismissed by the Court of Appeal. Consequently, the appellate court's reasoning was deemed rational and sufficient, leaving no room for the appellant to identify specific grounds of illegality.

Regesto Legislator

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Art. 364, 365, 366 c.p.p.; The appeal is inadmissible if it merely reiterates issues already decided by the lower court without presenting new, specific grounds of illegality that could alter the previous judgment.

Parole chiave

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sterile repetition inadmissibility recurso di cassazione giurisprudenza consolidata spese processuali Cassa delle ammende doppia valutazione incendio intenzionale aggravato

Disposizioni normative citate

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Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
Art. 366 c.p.p.
art. 424 cod. pen
art. 423-bis cod. pen
4- 6, in ordine alla sussistenza, in relazione a ciascuno degli episodi, delle condizioni cui la giurisprudenza di legittimità subordina l'apprezzamento degli elementi costitutivi del reato sanzionato dall'art. 423-bis cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARBIERI STEFANO nato a BORGO VAL DI TARO il 21/01/1973 avverso la sentenza del 14/09/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che l'imputato reitera, con il ricorso per cassazione, questioni già sottoposte alla Corte di appello, che le ha disattese con motivazione ineccepibile, e che attengono specificamente, alla qualificazione dei fatti ascrittigli ai capi 1), 2) e 4) in termini di incendio boschivo, consumato o tentato, anziché ai sensi dell'art. 424 cod. pen., nonché alla responsabilità per il delitto di furto contestato al capo 2); che i motivi di ricorso si risolvono, pertanto, nella sterile riproposizione di temi già adeguatamente sceverati, che non riesce ad individuare, all'interno del provvedimento impugnato, specifici profili di illegittimità; che, in particolare, esenti da fratture razionali e coerenti con le emergenze probatorie appaiono le valutazioni compiute della Corte di appello, alle pagg. 4- 6, in ordine alla sussistenza, in relazione a ciascuno degli episodi, delle condizioni cui la giurisprudenza di legittimità subordina l'apprezzamento degli elementi costitutivi del reato sanzionato dall'art. 423-bis cod. pen., mentre il ricorrente propone una diversa, e meno allarmante, esegesi delle risultanze istruttorie — con riferimento, precipuamente, all'estensione dei fuochi, alla loro diffusività, alla finalità perseguita dall'agente — che non intacca la solidità dell'impianto motivazionale della sentenza impugnata; che la Corte di appello ha, del pari, debitamente spiegato che il rinvenimento nella disponibilità dell'imputato di parte dei beni dei quali lo zio ha lamentato la sottrazione ed il riscontrato transito di Barbieri nei pressi del luogo in cui essi erano custoditi supportano l'affermazione di penale responsabilità in ordine all'addebito di furto, a prescindere dalla precisa individuazione della data della sua commissione; che deve essere, pertanto, dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così