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Ordinanza — n. 35800/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35800/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35800/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONGIOVANNI ALESSANDRO nato a PRATO il 07/12/1975 avverso l'ordinanza del 05/11/2021 del TRIBUNALE di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato, preliminarmente, che il provvedimento impugnato, diversamente da quanto adombrato (cfr. pag.

Regesto Legislator

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art. 666 comma 5 C.p, art. 671 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 35800/2022 — snpen · Corte di Cassazione: pag.

Parole chiave

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dipendenza da alcol guida recidiva in stato di ebbrezza reiterazione di reati penali criminalità persistente abuso di sostanze revisione in materia penale

Disposizioni normative citate

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art. 666 comma 5 C.p
art. 671 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONGIOVANNI ALESSANDRO nato a PRATO il 07/12/1975 avverso l'ordinanza del 05/11/2021 del TRIBUNALE di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato, preliminarmente, che il provvedimento impugnato, diversamente da quanto adombrato (cfr. pag.

3) dal ricorrente, non è stato emesso inaudita altera parte, ma a seguito dell'instaurazione del contraddittorio e dello svolgimento dell'udienza camerale del 3 novembre 2011; che Bongiovanni lamenta, in primo luogo, che il giudice dell'esecuzione abbia adottato pronunzia di inammissibilità sulla base di atti «non emersi precedentemente» e senza fissare, all'uopo, una nuova udienza camerale, ciò che avrebbe vulnerato le sue prerogative, essendo stato egli privato della possibilità di interloquire sulla ravvisata causa di inammissibilità; che il giudice dell'esecuzione avrebbe, dunque, riaperto «di fatto la fase istruttoria in Camera di Consiglio, verificando sua sponte documenti processuali nuovi — perché oggetto di una verifica eseguita per la prima volta in Camera di Consiglio — e su di quelli assumendo la decisione qui ricorsa, senza fissare una nuova Udienza camerale, come previsto dall'art. 666 comma 5 C.p.p.»; che, tuttavia, il ricorrente non allega né dimostra che il documento utilizzato dal Tribunale di Firenze (cioè l'ordinanza del 27 marzo 2013) non rientrasse nel novero degli atti ritualmente inseriti nel fascicolo dell'esecuzione e, anzi, mostra di conoscerne il contenuto laddove evidenzia, a pag. 4 del ricorso, che in essa non era allegata la documentazione medica di più recente acquisizione, relativa alla condizione di dipendenza che, nell'ottica difensiva, inciderebbe sulla riconduzione delle diverse condotte al medesimo disegno criminoso; che, pertanto, deve inferirsi che il giudice dell'esecuzione — che, per quanto consta, ha fondato la decisione impugnata su atti contenuti nel fascicolo di causa e, quindi, noti alle parti — non fosse tenuto a fissare ulteriore udienza camerale, onde manifestamente infondata si palesa la censura articolata, al riguardo, dal ricorrente; che, nel merito, la decisione impugnata è incensurabile, il giudice dell'esecuzione avendo precisato, in termini di lampante chiarezza, che la più recente istanza presentata da Bongiovanni ex art. 671 cod. proc. pen. si risolve nella riproposizione di questioni già esaminate e risolte con ordinanze definitive, l'ultima delle quali ha affrontato il tema della dipendenza da alcol, che oggi viene riproposto al dichiarato scopo di far valere un preteso revirement giurisprudenziale relativo alla possibilità di riconoscere la continuazione tra reati separati da periodi intermedi di detenzione, ovvero una sopravvenienza che, al pari di quella concernente l'abuso di sostanze alcoliche, si palesa sfornita di significativa incidenza;che, in modo del tutto corretto, il Tribunale di Firenze è, pertanto, pervenuto a dichiarare l'inammissibilità di un'istanza meramente iterativa di profili di fatto e di diritto già compiutamente esaminati in sede esecutiva; ritenuto, quindi, che deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle