Ordinanza — n. 35786/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPINELLI SANTE nato a CHIARAVALLE il 02/04/1984 avverso l'ordinanza del 23/11/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che la Corte di appello di L'Aquila ha debitamente spiegato che, intervenuta, con sentenza del 13 marzo 2012, condanna di Sante Spinelli alla pena di dieci anni di reclusione, con la successiva decisione dell'8 novembre 2018, relativa a reato commesso nella stessa località, Alba Adriatica, e nello stesso giorno, l'11 novembre 2009, la sanzione è stata, per tale secondo fatto, determinata in un anno e sei mesi di reclusione ai sensi dell'art. 81 cod. pen. e previo riconoscimento della continuazione tra i reati contestati nell'ambito dei due distinti procedimenti; che, pertanto, appare del tutto evidente che la richiesta avanzata in sede esecutiva attiene a questione già definita, peraltro in linea con la prospettazione dell'imputato, nella sede di cognizione ed è, dunque, preclusa in quanto coperta da giudicato, onde deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 81 cod. pen; Ordinanza — n. 35786/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 81 cod. pen. e previo riconoscimento della continuazione tra i reati contestati nell'ambito dei due distinti procedimenti; che, pertanto, appare del tutto evidente che la richiesta avanzata in sede esecutiva attiene a questione già definita, peraltro in linea con la prospettazione dell'imputato, nella sede di cognizione ed è, dunque, preclusa in quanto coperta da giudicato, onde deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPINELLI SANTE nato a CHIARAVALLE il 02/04/1984 avverso l'ordinanza del 23/11/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che la Corte di appello di L'Aquila ha debitamente spiegato che, intervenuta, con sentenza del 13 marzo 2012, condanna di Sante Spinelli alla pena di dieci anni di reclusione, con la successiva decisione dell'8 novembre 2018, relativa a reato commesso nella stessa località, Alba Adriatica, e nello stesso giorno, l'11 novembre 2009, la sanzione è stata, per tale secondo fatto, determinata in un anno e sei mesi di reclusione ai sensi dell'art. 81 cod. pen. e previo riconoscimento della continuazione tra i reati contestati nell'ambito dei due distinti procedimenti; che, pertanto, appare del tutto evidente che la richiesta avanzata in sede esecutiva attiene a questione già definita, peraltro in linea con la prospettazione dell'imputato, nella sede di cognizione ed è, dunque, preclusa in quanto coperta da giudicato, onde deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso