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Ordinanza — n. 35785/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against prison revocation for hostile behavior toward volunteer association.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35785/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the Tribunal of Surveillance's order to revoke semi-liberty for Mariano Parisi. The Tribunal found Parisi's hostile, manipulative, and threatening conduct toward a volunteer association demonstrated grave immaturity incompatible with his current alternative detention measure. The Court rejected Parisi's mere rebuttal of the facts, noting the original decision's motivation was flawless and required no further observation period.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.s.; Art. 10 c.p.s.: When a convicted person retains a hostile and threatening attitude toward the administration or external entities during alternative detention, the court may revoke semi-liberty for a further intramural observation period to promote behavioral realignment, and such factual findings are not subject to appeal on mere contradiction grounds.

Parole chiave

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alternative detention semi-liberty revocation hostile behavior volunteer association Tribunal of Surveillance inadmissible appeal behavioral realignment revoca del gratuito patrocinio

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.s.
Art. 10 c.p.s.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PARISI MARIANO nato a PALERMO il 24/01/1971 avverso l'ordinanza del 15/09/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che il ricorso si pone in un'ottica di mera confutazione rispetto al provvedimento impugnato, con il quale è stata disposta, nei confronti di Mariano Parisi, la revoca della semilibertà per avere il condannato serbato, in costanza di ammissione alla misura alternativa alla detenzione, un atteggiamento polemico, manipolativo e talora anche minaccioso nei confronti, oltre che dell'amministrazione penitenziaria, dell'associazione di volontariato presso la quale egli trascorreva parte della giornata, che ha, infine, manifestato indisponibilità alla prosecuzione del rapporto; che il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto che il contegno di Parisi ne metta in luce la grave immaturità rispetto alla misura in atto ed evidenzi la necessità di sua sottoposizione ad un ulteriore periodo di osservazione e trattamento intramurario, utile a promuovere un auspicabile riallineamento a valori comportamentali di serenità relazionale; che Parisi si limita a proporre una diversa, e meno allarmante, ricostruzione della vicenda senza enucleare deficit razionali ovvero profili di contraddittorietà all'interno di un apparato motivazionale del provvedimento impugnato che appare, conclusivamente, ineccepibile; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec