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Ordinanza — n. 35780/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35780/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35780/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEGA TOMORR nato il 14/12/1966 avverso la sentenza del 03/11/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; Rilevato che la doglianza dell'imputato, attinente alla misura della diminuzione della pena per effetto del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, attiene a questione non sollevata con i motivi di appello, ove egli aveva lamentato, piuttosto, l'entità della pena base fissata ai sensi dell'art. 133 cod. pen.; che pertinente si palesa, dunque, il richiamo al pacifico indirizzo ermeneutico secondo cui «Nel giudizio di legittimità, il ricorso proposto per motivi concernenti le statuizioni del giudice di primo grado che non siano state devolute al giudice d'appello, con specifico motivo d'impugnazione, è inammissibile, poiché la sentenza di primo grado, su tali punti, ha acquistato efficacia di giudicato» (Sez. 3, n. 2343 del 28/09/2018, dep. 2019, Di Fenza, Rv. 274346;

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen, art. 62-bis cod. pen; Ordinanza — n. 35780/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 133 cod. pen.; che pertinente si palesa, dunque, il richiamo al pacifico indirizzo ermeneutico secondo cui «Nel giudizio di legittimità, il ricorso proposto per motivi concernenti le statuizioni del giudice di primo grado che non siano state devolute al giudice d'appello, con specifico motivo d'impugnazione, è inammissibile, poiché la sentenza di primo grado, su tali punti, ha acquistato efficacia di giudicato» (Sez. 3, n. 2343 del 28/09/2018, dep. 2019, Di Fenza, Rv. 274346;

Parole chiave

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attenuazione della pena alleggerimento della pena individualizzazione della commisurazione penale modifica della sentenza gravità della pena riesame dell'entità pena

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
art. 62-bis cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEGA TOMORR nato il 14/12/1966 avverso la sentenza del 03/11/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; Rilevato che la doglianza dell'imputato, attinente alla misura della diminuzione della pena per effetto del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, attiene a questione non sollevata con i motivi di appello, ove egli aveva lamentato, piuttosto, l'entità della pena base fissata ai sensi dell'art. 133 cod. pen.; che pertinente si palesa, dunque, il richiamo al pacifico indirizzo ermeneutico secondo cui «Nel giudizio di legittimità, il ricorso proposto per motivi concernenti le statuizioni del giudice di primo grado che non siano state devolute al giudice d'appello, con specifico motivo d'impugnazione, è inammissibile, poiché la sentenza di primo grado, su tali punti, ha acquistato efficacia di giudicato» (Sez. 3, n. 2343 del 28/09/2018, dep. 2019, Di Fenza, Rv. 274346;

Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745); che, d'altro canto, il giudice di appello ha debitamente indicato le ragioni — afferenti alla personalità dell'imputato, al suo comportamento processuale ed ai motivi che lo hanno spinto a commettere il reato in contestazione — che presiedono alla determinazione tanto della pena base quanto della riduzione (da un anno a nove mesi di reclusione) ex art. 62-bis cod. pen., sicché il ricorso si palesa, anche sotto questo aspetto, manifestamente infondato; che deve essere, pertanto, dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de