Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 35779/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35779/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35779/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CRISTALLI GIOVANNI nato a SAN GIOVANNI ROTONDO il 06/02/1985 avverso la sentenza del 19/03/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; J 1{P1 ()L9 Visti gli atti e V-anitre:1-m impugnata; letti i motivi del ricorso; Rilevato che la doglianza dell'imputato, attinente all'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed all'elisione dell'aumento per la recidiva, è inammissibile perché già vagliata, con esito sfavorevole all'imputato, dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 2488 del 13 dicembre 2019, che ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso dell'imputato ed accolto, invece, quello del Procuratore generale in relazione all'aggravante della premeditazione, con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Perugìa, che ha emesso la decisione qui impugnata; che la questione dedotta è, dunque, preclusa in quanto coperta da giudicato, onde deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35779/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 2488 del 13 dicembre 2019, che ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso dell'imputato ed accolto, invece, quello del Procuratore generale in relazione all'aggravante della premeditazione, con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Perugìa, che ha emesso la decisione qui impugnata; che la questione dedotta è, dunque, preclusa in quanto coperta da giudicato, onde deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

Parole chiave

Generato dall'IA
impugnabilità della decisione di rinvio condono delle spese procedurali attenuazione della pena ritiro della domanda di revisione riconsiderazione restituzione in pristino
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CRISTALLI GIOVANNI nato a SAN GIOVANNI ROTONDO il 06/02/1985 avverso la sentenza del 19/03/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; J 1{P1 ()L9 Visti gli atti e V-anitre:1-m impugnata; letti i motivi del ricorso; Rilevato che la doglianza dell'imputato, attinente all'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed all'elisione dell'aumento per la recidiva, è inammissibile perché già vagliata, con esito sfavorevole all'imputato, dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 2488 del 13 dicembre 2019, che ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso dell'imputato ed accolto, invece, quello del Procuratore generale in relazione all'aggravante della premeditazione, con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Perugìa, che ha emesso la decisione qui impugnata; che la questione dedotta è, dunque, preclusa in quanto coperta da giudicato, onde deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dì euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i