Ordinanza — n. 35773/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VITALE ETTORE nato a TORRE ANNUNZIATA il 27/11/1974 avverso la sentenza del 13/10/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA; R.G. 7045/2022 E CONSIDERATO DIRITTO 1. Ettore Vitale, a mezzo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe in forza della quale è stata confermata la sua condanna alla pena di giustizia deducendo violazione di legge e difetto di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 69 comma 4 c.p, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 35773/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso deve ritenersi inammissibile in quanto le censure proposte sono manifestamente infondate Come correttamente rilevato dalla corte di appello stante l'intervenuto riconoscimento della recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale nella specie, ai sensi dell'art. 69 comma 4 c.p., opera il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla contestata aggravante della recidiva.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VITALE ETTORE nato a TORRE ANNUNZIATA il 27/11/1974 avverso la sentenza del 13/10/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA; R.G. 7045/2022
RITENUTO IN FATTO
E CONSIDERATO DIRITTO 1. Ettore Vitale, a mezzo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe in forza della quale è stata confermata la sua condanna alla pena di giustizia deducendo violazione di legge e difetto di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza.
2. Il ricorso deve ritenersi inammissibile in quanto le censure proposte sono manifestamente infondate Come correttamente rilevato dalla corte di appello stante l'intervenuto riconoscimento della recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale nella specie, ai sensi dell'art. 69 comma 4 c.p., opera il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla contestata aggravante della recidiva.
3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, in data 1 Giugno 2022 ere Estensore Il P