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Ordinanza — n. 35769/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals for double conformity due to generic and non-specific grounds under Art. 591 c.p.p.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35769/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by Cosimo Calaiero and Giovanni Morrone inadmissible, ordering them to pay court costs and fines. The appellants challenged their convictions for fraud and money laundering, arguing the lower court lacked sufficient reasoning regarding their liability and sentencing. The court rejected these claims as generic and non-specific, failing to address the actual arguments used in the first-instance judgment, which violates the requirement for specific grounds under Article 591 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c): Appeals must be specific and address the actual grounds of the contested decision; generic and non-specific grounds lead to inadmissibility.

Parole chiave

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double conformity specific grounds inadmissibility Code of Criminal Procedure generic appeals court costs fraud conviction scemata imputabilità

Disposizioni normative citate

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Art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c)
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.
art. 591 c.p
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016
Sez. 2, Sentenza n. 11951 del 29/01/2014
268823; Sez. 2, Sentenza n. 11951 del 29/01/2014 Rv.
Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191
259425, Lavorato; Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv.
Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598
216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv.
Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270
230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv.
Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492
236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CALAIERO COSIMO nato a TARANTO il 14/02/1956 MORRONE GIOVANNI nato a AREZZO il 21/03/1996 avverso la sentenza del 17/12/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA; R.G. 6614/2022

RITENUTO IN FATTO

E CONSIDERATO DIRITTO 1. Cosimo Calaiero e Giovanni Morrone hanno proposto, a mezzo del medesimo difensore di fiducia e con un unico atto, ricorsi per cassazione avverso la sentenza in epigrafe in forza della quale era stata confermata la loro condanna alla pena ritenuta di giustizia per i reati loro rispettivamente ascritti di truffa e riciclaggio deducendo vizio di motivazione non avendo la corte territoriale adeguatamente motivato in ordine ai profili di responsabilità ed alla quantificazione della pena.

2. I ricorsi sono inammissibile perchè i ricorrenti propongono delle censure totalmente generiche ed aspecifiche e non si confrontano in alcun modo con gli effettivi argomenti utilizzati in sede di motivazione della sentenza impugnata da leggere unitamente al provvedimento di primo grado, trattandosi di c.d. "doppia conforme". La mancanza di specificità del motivo, infatti, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), all'inammissibilità (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268823; Sez. 2, Sentenza n. 11951 del 29/01/2014 Rv. 259425, Lavorato; Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596).

3. Per le considerazioni esposte, dunque, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dai ricorsi, si determina equitativamente in tremila euro.

P.Q.M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, in data 1 Giugno 2022 Il Consigliere Estensore Il P