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Ordinanza — n. 35761/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals for theft and receipt of stolen goods as inadmissible due to lack of merit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35761/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals filed by Giovanni Lotti and Vincenzo Sgarra inadmissible, rejecting their claims regarding legal violations and sentencing errors. The appellants argued for acquittal based on prescription and requested specific mitigating circumstances and conditional suspension, but the lower court had already established their guilty intent and lack of positive factors. The Supreme Court upheld the dismissal, emphasizing that the Court of Appeal correctly exercised its discretion on sentencing and that the procedural bar of inadmissibility precludes any consideration of the statute of limitations.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 131 bis c.p.: Appeals are inadmissible when the lower court's reasoning is legally sound and the appellant fails to demonstrate a violation of law or a logical flaw in the assessment of criminal liability and sentencing discretion.

Parole chiave

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inadmissible appeal receipt of stolen goods statute of limitations bar sentencing discretion conditional suspension denial mitigating circumstances Cassazione Roma attendibilità dei testimoni

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.
Art. 648 c.p.
Giovanni Lotti e Vincenzo Sgarra, a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia, hanno proposto ricorsi per cassazione avverso la sentenza in epigrafe in forza della quale è stata confermata la loro condanna alla pena ritenuta di giustizia per due condotte delittuose ex art. 648 c.p.
Art. 712 c.p.
a) violazione di legge nonché vizio di motivazione in ordine all' omessa qualificazione della condotta ex art. 712 c.p.;
Art. 131 bis c.p.
b) vizio di motivazione in ordine alla mancata adozione di una pronunzia ex art. 131 bis.
Art. 133 c.p.
pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod.
Art. 163 c.p.
Art. 62-bis c.p.
Con riguardo alle invocate circostanze attenuanti di cui all'art. 62-bis cod.
art. 648 c.p
Giovanni Lotti e Vincenzo Sgarra, a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia, hanno proposto ricorsi per cassazione avverso la sentenza in epigrafe in forza della quale è stata confermata la loro condanna alla pena ritenuta di giustizia per due condotte delittuose ex art. 648 c.p.
art. 712 c.p
a) violazione di legge nonché vizio di motivazione in ordine all' omessa qualificazione della condotta ex art. 712 c.p.;
art. 131 bis cod. pen
b) vizio di motivazione in ordine alla mancata adozione di una pronunzia ex art. 131 bis.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario
pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv.
Sez. 2, Sentenza n. 9299 del 07/11/2018
Sez. 5, Sentenza n. 57704 del 14/09/2017
(Sez. 5, Sentenza n. 57704 del 14/09/2017 Ud.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LOTTI GIOVANNI nato a ANDRIA il 05/04/1956 SGARRA VINCENZO nato a ANDRIA il 01/03/1956 avverso la sentenza del 06/05/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA; -.. R.G. 6306/2022

RITENUTO IN FATTO

E CONSIDERATO DIRITTO 1. Giovanni Lotti e Vincenzo Sgarra, a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia, hanno proposto ricorsi per cassazione avverso la sentenza in epigrafe in forza della quale è stata confermata la loro condanna alla pena ritenuta di giustizia per due condotte delittuose ex art. 648 c.p. ritenuta l'ipotesi attenuata di cui all' art. 648 cpv c.p. 1.1. Giovanni Lotti ha dedotto due motivi:

a) violazione di legge nonché vizio di motivazione in ordine all' omessa qualificazione della condotta ex art. 712 c.p.;

b) vizio di motivazione in ordine alla mancata adozione di una pronunzia ex art. 131 bis. c.p. Ha rilevato, altresì, che nelle more il reato si era prescritto sicchè andava pronunziata la intervenuta prescrizione del reato stante la valida instaurazione di un rapporto processuale in ragione della ammissibilità dei motivi di ricorso. 1.2. Vicenzo Sgarra ha dedotto quattro motivi:

a) violazione di legge nonché vizio di motivazione in ordine all' omessa qualificazione della condotta ex art. 712 c.p.;

b) vizio di motivazione relativamente alla mancata adozione di una pronunzia ex art. 131 bis. c.p.;

c) vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio a suo dire eccessivo e alla mancata concessione delle chieste circostanze attenuanti generiche;

d) vizio di motivazione in relazione al diniego della sospensione condizionale della pena.

2. I ricorsi sono da ritenere entrambi inammissibili in considerazione della manifesta infondatezza delle censure proposte. 2.1. In ordine al primo motivo proposto da entrambi i ricorrenti (relativo alla violazione di legge nonché al vizio di motivazione in ordine all' omessa qualificazione della condotta ex art.712 c.p.) va evidenziato che tale motivo è meramente reiterativo di questioni già disattese dalla corte di merito la quale, con una motivazione congrua in fatto e corretta in diritto, ha rilevato che tutti gli elementi processuali emersi deponevano nel senso della consapevolezza da parte degli imputati della provenienza furtiva della merce della quale erano stati trovati in possesso all' interno di locali di loro pertinenza e, quindi, nel senso della sussistenza del dolo di ricettazione. 2.2.

Anche il secondo motivo, comune ad entrambi gli imputati, è privo di fondamento alcuno. Sul punto va richiamato l' orientamento della Suprema Corte secondo cui, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131 bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo. (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016 - dep. 06/04/2016, Tushaj, Rv. 26659001).Invero non si prospettano sul punto possibilità di intervento di questa Corte Suprema atteso che i giudici territoriali, con una valutazione di merito non sindacabile in sede di legittimità, hanno già escluso nel caso in esame la "particolare tenuità del fatto" tenuto conto della personalità dell' imputato Lotti gravato da numerosi precedenti penali per contrabbando ed evasione iva e del precedente per furto aggravato a carico dello Sgarra nonchè della gravità dei fatti dai quali era emerso, peraltro, un collegamento con circuiti di criminalità organizzata cui era riferibile il furto di merce per complessivi euro 320.000,00 avente ad oggetto, fra l' altro, i beni in questione.

Trattasi di motivazione congrua in fatto e corretta in diritto tale da resistere alle censure del tutto generiche di parte ricorrente. 2.3. Va, infine, rilevato che sono manifestamente infondati gli ulteriori motivi proposti da Vincenzo Sgarra. I giudici hanno rilevato che la pena, di poco superiore ai minimi edittali, appariva congrua in relazione alla gravità dei fatti; che lo Sgarra non appariva meritevole della concessione delle attenuanti generiche anche in ragione di un precedente ed in difetto di elementi di segno positivo; che non sussistevano elementi per una prognosi favorevole ex art. 163 c.p. Va, invero, ricordato che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ipotesi che - nel caso di specie - non ricorre.

Con riguardo alle invocate circostanze attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen. la Corte di appello ha congruamente motivato circa le ragioni del diniego del riconoscimento facendo riferimento, fra l'altro, alla assenza di elementi di segno positivo. Invero le circostanze attenuanti generiche hanno, invero, lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato, in considerazione di situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere del reo, sicché il riconoscimento di esse richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo. (Sez. 2 -, Sentenza n. 9299 del 07/11/2018 Ud. (dep. 04/03/2019) Rv. 275640 - 01.

La motivazione della corte di appello, in punto di diniego della sospensione condizionale della pena, si appalesa adeguata e corretta in diritto avendo i giudici territoriali evidenziato la insussistenza dei presupposti per la concessione di detto beneficio in ragione del precedente e della gravità della condotta. Va, in proposito, richiamato l'orientamento secondo cui in tema di sospensione condizionale della pena, il giudice di merito, nel valutare la concedibilità del beneficio, non ha l'obbligo di prendere in esame tutti gli elementi richiamati nell'art. 133 cod. pen., potendo limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti in senso ostativo alla sospensione. (Nella specie, la Corte ha ritenuto corretta la decisione di diniego del beneficio motivata sull'esistenza di precedenti penali e sulle circostanze inerenti alla condotta di reato commessa). (Sez. 5, Sentenza n. 57704 del 14/09/2017 Ud. (dep. 28/12/2017) Rv. 272087 - 01.

3. Va infine rilevato che l'inammissibilità del ricorso preclude, per giurisprudenza pacifica, il rilievo della prescrizione maturata nelle more del giudizio.

4. Per le considerazioni esposte, dunque, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro.

P.Q.M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in