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Ordinanza — n. 35760/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against aggravated robbery conviction for manifestly unfounded arguments on sentencing and mitigation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35760/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Gjoka Gjon inadmissible, confirming the lower court's rejection of generic mitigating circumstances and the aggravated robbery sentence. The appellant argued for reduced penalties and generic mitigation under Article 62-bis of the Penal Code, but the court found these claims manifestly unfounded. The decision rests on the principle that appellate courts cannot re-evaluate sentencing discretion or require exhaustive analysis of all statutory parameters for mitigation.

Regesto Legislator

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Art. 62-bis cod. pen.; Art. 133 c.p.; Art. 132 c.p.; Art. 616 cod. proc. pen. The Supreme Court holds that generic mitigating circumstances require reference to statutory parameters without needing exhaustive examination, and cassation review cannot challenge the discretionary sentencing of the trial court absent arbitrariness.

Parole chiave

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aggravated robbery conviction generic mitigating circumstances sentencing discretion review inadmissible appeal Italian Penal Code espulsione nel diritto degli stranieri documento di legittimazione sospensione dell'ordine espulsione

Disposizioni normative citate

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Art. 62-bis cod. pen.
Con riguardo alle invocate circostanze attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen. la Corte di appello ha congruamente motivato circa le ragioni del diniego del riconoscimento facendo riferimento, fra l'altro, alla particolare gravità della condotta.
Art. 133 c.p.
pen., il Giudice deve riferirsi ai parametri di cui all'art. 133 c.p., ma non è necessario, a tale fine, che li esamini tutti, essendo sufficiente che specifichi a quale di esso ha inteso fare riferimento.
Art. 132 c.p.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.
art. 62-bis cod. pen
Con riguardo alle invocate circostanze attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen.
art. 133 c.p
pen., il Giudice deve riferirsi ai parametri di cui all'art. 133 c.p., ma non è necessario, a tale fine, che li esamini tutti, essendo sufficiente che specifichi a quale di esso ha inteso fare riferimento.
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, Sentenza n. 2285 del 11/10/2004
Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013
pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GJOKA GJON (CUI 04Z5HOS) nato il 09/03/1992 avverso la sentenza del 21/06/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA; R.G. 6304/2022

RITENUTO IN FATTO

E CONSIDERATO DIRITTO 1. Gjoka Gjon, a mezzo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe in forza della quale è stata confermata l' affermazione della responsabilità del predetto per il reato di rapina aggravata e rideterminata la pena in anni sei e mesi otto di reclusione ed euro 4.000,00, deducendo la erroneità e illogicità della motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche ed alla determinazione della pena.

2. Il ricorso deve ritenersi inammissibile in quanto le censure proposte sono manifestamente infondate. 2.1. Con riguardo alle invocate circostanze attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen. la Corte di appello ha congruamente motivato circa le ragioni del diniego del riconoscimento facendo riferimento, fra l'altro, alla particolare gravità della condotta. Va, peraltro, ribadito che la Suprema Corte ha, d'altronde, più volte affermato che ai fini dell'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod. pen., il Giudice deve riferirsi ai parametri di cui all'art. 133 c.p., ma non è necessario, a tale fine, che li esamini tutti, essendo sufficiente che specifichi a quale di esso ha inteso fare riferimento. (Si veda ad esempio Sez. 2, Sentenza n. 2285 del 11/1072004 Ud. - dep. 25/01/2005 - Rv. 230691). 2.2.

Anche l' ulteriore motivo riguardante la pena è manifestamente infondato in quanto la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ipotesi che - nel caso di specie - non ricorre.

3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammen