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Ordinanza — n. 35756/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35756/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35756/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARSALA LOREDANA nato a RAGUSA il 31/12/1979 avverso la sentenza del 19/10/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA; R.G. 6058/2022 E CONSIDERATO DIRITTO 1. Loredana Marsala, a mezzo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe in forza della quale è stata confermata la sua condanna alla pena di giustizia per il reato di rapina deducendo con un unico motivo difetto di motivazione relativamente al riconoscimento della contestata recidiva.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 35756/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro.

Parole chiave

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istruzione penale per appropriazione indebita mancata prova di parzialità quantificazione del torto morale irregolarità finanziarie occultamento di beni prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARSALA LOREDANA nato a RAGUSA il 31/12/1979 avverso la sentenza del 19/10/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA; R.G. 6058/2022

RITENUTO IN FATTO

E CONSIDERATO DIRITTO 1. Loredana Marsala, a mezzo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe in forza della quale è stata confermata la sua condanna alla pena di giustizia per il reato di rapina deducendo con un unico motivo difetto di motivazione relativamente al riconoscimento della contestata recidiva.

2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Il motivo proposto è manifestamente infondato in quanto la corte di appello, nel disattendere la medesima censura oggi reiterata, ha fornito una motivazione adeguata e conforme a diritto quanto al riconoscimento della recidiva rilevando come il reato in contestazione, dopo la commissione di numerosi reati della stessa indole e pur dopo avere beneficiato di istituti di clemenza (indulto, detenzione domiciliare e sospensione dell' esecuzione della pena), costituiva un indice certo della accresciuta pericolosità dell' imputata, nei cui confronti le precedenti condanne non avevano determinato alcun effetto deterrente.

3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, in data 1 Giugno 2022 Il Consigliere Estensore Il President