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Ordinanza — n. 35755/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35755/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35755/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IZZO IMMA nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 07/03/1980 avverso la sentenza del 07/09/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA; R.G. 5656/2022 E CONSIDERATO DIRITTO 1. Imma Izzo, a mezzo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe in forza della quale è stata confermata l' affermazione della responsabilità della predetta per il reato di ricettazione e rideterminata la pena in mesi dieci di reclusione previo riconoscimento dell' attenuante di cui all' art. 648 comma 2 c.p. nonché delle attenuanti di cui all' art. 62 bis c.p., deducendo con un unico motivo violazione di legge e difetto di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio.

Regesto Legislator

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art. 648 comma 2 c.p, art. 62 bis c.p, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 35755/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 5656/2022 E CONSIDERATO DIRITTO 1. Imma Izzo, a mezzo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe in forza della quale è stata confermata l' affermazione della responsabilità della predetta per il reato di ricettazione e rideterminata la pena in mesi dieci di reclusione previo riconoscimento dell' attenuante di cui all' art. 648 comma 2 c.p. nonché delle attenuanti di cui all' art. 62 bis c.p., deducendo con un unico motivo violazione di legge e difetto di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio.

Parole chiave

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scemata imputabilità ritardo ingiustificato dell'azione penale reato impossibile impunità impugnabilità della decisione di rinvio permesso di promuovere un procedimento penale

Disposizioni normative citate

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art. 648 comma 2 c.p
art. 62 bis c.p
nonché delle attenuanti di cui all' art. 62 bis c.p., deducendo con un unico motivo violazione di legge e difetto di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio.
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IZZO IMMA nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 07/03/1980 avverso la sentenza del 07/09/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA; R.G. 5656/2022

RITENUTO IN FATTO

E CONSIDERATO DIRITTO 1. Imma Izzo, a mezzo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe in forza della quale è stata confermata l' affermazione della responsabilità della predetta per il reato di ricettazione e rideterminata la pena in mesi dieci di reclusione previo riconoscimento dell' attenuante di cui all' art. 648 comma 2 c.p. nonché delle attenuanti di cui all' art. 62 bis c.p., deducendo con un unico motivo violazione di legge e difetto di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio.

2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Il motivo di censura è totalmente generico nonchè manifestamente infondato posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ipotesi che - nel caso di specie - non ricorre.

3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, in data 1 Giugno 2022 Il Consi liere Estensore Il Presi