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Ordinanza — n. 35754/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35754/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35754/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARGENTIERI GIOVANNI nato a MESAGNE il 08/03/1976 avverso la sentenza del 22/03/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA; R.G. 5527/2022 E CONSIDERATO DIRITTO 1. Giovanni Argentieri ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe in forza della quale era stata confermata la sua condanna alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui ai capi a) (art. 648 bis c.p.) e b) (art. 648 c.p.) deducendo vizio di motivazione non avendo la corte territoriale motivato in ordine ai profili di responsabilità dell'imputato.

Regesto Legislator

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art. 648 bis c.p, art. 648 c.p, art. 591 c.p, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 35754/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inamrnissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro.

Parole chiave

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allegazione motivata asserzione difendibile allegazioni fattuali non credibili testimonianza della vittima gravi addebiti penali altri capi d'accusa

Disposizioni normative citate

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art. 648 bis c.p
Giovanni Argentieri ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe in forza della quale era stata confermata la sua condanna alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui ai capi a) (art. 648 bis c.p.) e b) (art.
art. 648 c.p
648 bis c.p.) e b) (art. 648 c.p.) deducendo vizio di motivazione non avendo la corte territoriale motivato in ordine ai profili di responsabilità dell'imputato.
art. 591 c.p
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria d'inamrnissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARGENTIERI GIOVANNI nato a MESAGNE il 08/03/1976 avverso la sentenza del 22/03/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA; R.G. 5527/2022

RITENUTO IN FATTO

E CONSIDERATO DIRITTO 1. Giovanni Argentieri ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe in forza della quale era stata confermata la sua condanna alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui ai capi a) (art. 648 bis c.p.) e b) (art. 648 c.p.) deducendo vizio di motivazione non avendo la corte territoriale motivato in ordine ai profili di responsabilità dell'imputato.

2. Il ricorso è inammissibile. Le censure proposte, infatti, non si confrontano in alcun modo con le argomentazioni delle sentenze di merito, sono totalmente generiche ed aspecifiche e, quindi, inidonee ad inficiare, in alcun modo, le argomentazioni di cui alla pronunzia della corte di appello la quale, nel confermare la ricostruzione di fatto operata dai giudici di primo grado, ha rilevato che il complessivo compendio istruttorio era tale da comprovare in modo univoco la responsabilità di Giovanni Argentieri in ordine ai reati di ricettazione e riciclaggio.

La mancanza di specificità del motivo, infatti, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), all'inammissibilità (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268823; Sez. 2, Sentenza n. 11951 del 29/01/2014 Rv. 259425, Lavorato;

Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634).

3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inamrnissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, in data 1 Giugno 2022 Il Consi liere Estensore Il P