Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to surreptitious introduction of new factual assessments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant attempted to introduce a new factual evaluation regarding the existence of intent. The lower court had already thoroughly examined the evidence and correctly concluded that the defendant deliberately kicked the police vehicle, demonstrating voluntary conduct. Consequently, the court rejected the procedural objection as a disguised attempt to relitigate facts already settled by the appellate judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 360 n. 1 lett. b c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it contains a surreptitious attempt to introduce a new assessment of facts already extensively examined by the territorial court.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIZZO ANTONIO nato a NARDO il 15/05/1985 avverso la sentenza del 12/10/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA; R.G. 5181/2022
RITENUTO IN FATTO
E CONSIDERATO DIRITTO 1. Antonio Rizzo, a mezzo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe in forza della quale è stata confermata la sua condanna alla pena ritenuta di giustizia per il reato di danneggiamento aggravato deducendo, con un unico motivo, vizio di motivazione per avere i giudici di merito ritenuto configurabile il reato di cui all' art. 635 c.p. pur in assenza del dolo in quanto l' imputato, bloccato dalla forze dell' ordine, si era limitato a divincolarsi colpendo il mezzo degli agenti di Polizia per liberarsi.
2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Osserva il Collegio che le censure proposte vanno ritenute null'altro che un modo surrettizio di introdurre, in questa sede di legittimità, una nuova valutazione di quegli elementi fattuali già ampiamente presi in esame dalla corte territoriale che - nell'esaminare la medesima doglianza dedotta con il presente ricorso - con motivazione esaustiva, logica, congrua e del tutto coerente con gli indicati elementi probatori ha puntualmente disatteso le tesi difensiva ed ha correttamente ritenuto che fosse stata raggiunta la prova del contestato reato di danneggiamento in quanto i testi escussi avevano riferito che l' imputato, deliberatamente, aveva sferrato dei calci in danno del mezzo, apparendo evidente il carattere volontario della condotta posta in essere nella piena consapevolezza della potenzialità dannosa, ricostruzione in fatto non inficiata in alcun modo dalle generiche deduzioni di parte ricorrente.
3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, in data 1 Giugno 2022 Il Consiglie Estensore Il