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Ordinanza — n. 35749/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal on prescription and criminal liability due to lack of evidence on facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35749/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible, rejecting the claim of prescription and affirming criminal liability for extortion and receipt. The appellant argued he was merely an accomplice unaware of the stolen phone's origin, but the court found his presence and insistence on payment proved joint criminal intent. The court ruled that appellate judgments cannot be re-evaluated on factual grounds, as such matters belong exclusively to the trial judge.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 363 c.p.p.: The Supreme Court lacks power to re-evaluate factual elements or substitute the trial judge's assessment, rendering appeals based on new factual interpretations inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility prescription of criminal offense joint criminal liability factual re-evaluation prohibited appellate judgment structure asserzione difendibile legittimazione a ricorrere legittimazione ad agire

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.
Art. 4 L. 110/75
E CONSIDERATO DIRITTO Vega Aguayo Teodoro Leon, a mezzo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza in epigrafe in forza della quale è stata dichiarata la prescrizione in ordine al reato di cui all' art. 4 L.
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. Sez. 3, sent. n. 44418 del 16/07/2013
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VEGA AGUAYO TEODORO LEON nato il 05/07/1982 avverso la sentenza del 04/06/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA; R.G. 5179/2022

RITENUTO IN FATTO

E CONSIDERATO DIRITTO Vega Aguayo Teodoro Leon, a mezzo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza in epigrafe in forza della quale è stata dichiarata la prescrizione in ordine al reato di cui all' art. 4 L. 110/75 e confermata l' affermazione della sua penale responsabilità per i reati di ricettazione ed estorsione, con rideterminazione del trattamento sanzionatorio deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione relativamente alla affermazione della sua responsabilità per i menzionati reati sebbene non fosse emersa la prova della sua condotta concorrente in quanto egli in occasione dell' occorso si era limitato ad accompagnare il cognato nella consapevolezza che questi doveva restituire un cellulare ma ignorando del tutto l' identità del soggetto da incontrare e la proprietà e provenienza dell' oggetto da restituire.

2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Le censure proposte sono manifestamente infondate. Occorre premettere che il sindacato di legittimità non ha per oggetto la revisione del giudizio di merito, bensì la verifica della struttura logica del provvedimento e non può quindi estendersi all'esame ed alla valutazione degli elementi di fatto acquisiti al processo, riservati alla competenza del giudice di merito, rispetto alla quale la Suprema Corte non ha alcun potere di sostituzione al fine della ricerca di una diversa ricostruzione dei fatti in vista di una decisione alternativa.

Va, pure, ricordato che nel caso di c.d. doppia conforme, vale a dire di due sentenze dello stesso segno, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando il giudice del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordi nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Cass.

Sez. 3, sent. n. 44418 del 16/07/2013, dep. 04/11/2013, Rv. 257595). Nella specie i giudici di appello, nel confermare la ricostruzione effettuata dai giudici di primo grado, con una motivazione che non appare né carente né illogica né contraddittoria hanno ritenuto che il ricorrente doveva rispondere dei reati in questione in quanto lo stesso aveva presenziato alla telefonata minatoria effettuata dal coimputato Cevallos e lo aveva accompagnato all' appuntamento dalla persona offesa con un oggetto atto ad offendere (un tubo in alluminio) insistendo anch' egli per la consegna di una somma di denaro in cambio della restituzione di un cellulare, apparendo, quindi, evidente la sua compartecipazione alla richiesta ed il rafforzamento del proposito criminoso del concorrente.Pertanto, non essendo evidenziabile alcuno dei vizi motivazionali deducibili in questa sede quanto alla affermazione della penale responsabilità dell'imputato in ordine ai reati di cui sopra, le censure, di cui al primo motivo essendo incentrate tutta su una nuova rivalutazione di elementi fattuali e, quindi, di mero merito, appaiono del tutto infondate.

3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, in data 1 Giugno 2022 Il Consigliere