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Ordinanza — n. 35748/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it attempts new fact evaluation prohibited in Italian criminal procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35748/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Vincenzo Scalzo's appeal inadmissible because it sought a new factual evaluation of witness credibility, which is strictly prohibited in Italian criminal cassation proceedings. Scalzo argued that the lower court failed to find guilt beyond reasonable doubt due to the untrustworthiness of the victim and witness Mingoia, but the Court held that assessing witness credibility is a matter of fact reserved for the trial judges. Consequently, the Court ruled that the appeal constituted a surreptitious attempt to introduce new factual arguments rather than a legitimate legal challenge, leading to the dismissal of the request.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: The Court of Cassation cannot re-evaluate factual elements or witness credibility established by the lower court, as such assessments fall exclusively within the domain of the judges of the merits and are subject to cassation review only if motivated by manifest contradictions.

Parole chiave

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Italian criminal procedure cassation inadmissibility witness credibility assessment factual evaluation prohibition judicial discretion merits censura dell'apprezzamento delle prove verdetto di colpevolezza esame di merito

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.
Art. 364 c.p.p.
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015 - Musso
Sez. 6, n. 27322 del 2008 - De Ritis
Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008 - Finazzo
Sez. 6, n. 443 del 04/11/2004 - Zamberlan
Sez. 3, n. 3348 del 13/11/2003 - Pacca
Sez. 3, n. 22848 del 27/03/2003 - Assenza
Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011 - Tosto
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCALZO VINCENZO nato a SAN CATALDO il 01/12/1973 avverso la sentenza del 27/05/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA; R.G. 5174/2022

RITENUTO IN FATTO

E CONSIDERATO DIRITTO 1. Vincenzo Scalzo ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza in epigrafe in forza della quale è stata confermata la sua condanna alla pena ritenuta di giustizia per i reati di ricettazione (capo a) e truffa (capo c) deducendo con un unico motivo, articolato in più censure, violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla affermazione della penale responsabilità dell' imputato non emersa "al di là di ogni ragionevole dubbio" tenuto conto della inattendibilità delle dichiarazioni della persona offesa e del teste Mingoia.

2. Il ricorso deve ritenersi inammissibile. 2.1. Le censure proposte vanno ritenute null'altro che un modo surrettizio di introdurre, in questa sede di legittimità, una nuova valutazione di quegli elementi fattuali già ampiamente presi in esame dalla corte territoriale. Occorre evidenziare che in tema di giudizio di cassazione sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015 - dep. 27/11/2015, Musso, Rv. 26548201).

Va, ancora, ricordato che costituisce principio incontroverso nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione che la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni. (cfr. ex plurimis Sez. 6, n. 27322 del 2008, De Ritis, cit.; Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, Finazzo, Rv. 239342; Sez. 6, n. 443 del 04/11/2004, dep. 2005, Zamberlan, Rv. 230899;

Sez. 3, n. 3348 del 13/11/2003, dep. 2004, Pacca, Rv. 227493; Sez. 3, n. 22848 del 27/03/2003, Assenza, Rv. 225232 Cass SSUU n. 41461 del 2012 Rv. 253214; N. n. 1666 2015 Rv. 261730). 2.2. Nel caso di specie i giudici di merito - tenendo doverosamente ed accuratamente conto di tutti gli elementi emersi nel corso del processo - hanno spiegato, con iter argomentativo esaustivo, logico, correttamente sviluppato e saldamente ancorato all'esame delle singole emergenze processuali, le ragioni per le quali le dichiarazioni rese dalla persona offesa circa la consegna da parte dell' imputato di una assegno di provenienza furtiva di cui questi aveva la disponibilità per l' acquisto di merce presso la Orazio Salvo e figli s.r.l. erano da ritenersi intrinsecamente e oggettivamente attendibili anche perché avevano trovato significativi elementi di convergenza negli altri dati istruttori e segnatamente nelle dichiarazioni del dipendente Fabio Mingoia, la cui attendibilità è stata adeguatamente vagliata. 2.3.

Va, del resto, osservato che non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti. (Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011 - dep. 25/05/2011, Tosto, Rv. 25036201). Infatti il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova è devoluto insindacabilmente ai giudici di merito e la scelta che essi compiono, per giungere al proprio libero convincimento, con riguardo alla prevalenza accordata a taluni elementi probatori, piuttosto che ad altri, ovvero alla fondatezza od attendibilità degli assunti difensivi, quando non sia fatta con affermazioni apodittiche o illogiche, si sottrae al controllo di legittimità della Corte Suprema.

Pertanto, non essendo evidenziabile alcuno dei vizi motivazionali deducibili in questa sede quanto alla affermazione della penale responsabilità in ordine ai reati di ricettazione e truffa di cui sopra, le censure, di cui al primo motivo essendo incentrate tutta su una nuova rivalutazione di elementi fattuali e, quindi, di mero merito, appaiono del tutto infondate.

3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così d