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Ordinanza — n. 35746/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses cassation appeals against a minor public space occupation fine for lack of new arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35746/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeals filed by three defendants inadmissible. The appellants argued they lacked subjective intent regarding the need for administrative authorization and contested the completed nature of the offense. The court rejected these claims as merely reiterative of issues already resolved by the appellate court with sufficient factual and legal reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 606 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals to the Supreme Court are inadmissible if they merely reiterate arguments already rejected by the court of appeal with adequate motivation, as the court of cassation cannot re-evaluate facts or penalty congruity.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility reiterative arguments subjective intent criminal law public space occupation penalty congruity review tentata estorsione minaccia nel diritto penale altri capi d'accusa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606 cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
art. 606 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: RUSSO VINCENZO nato a CALTANISSETTA il 10/01/1987 RUSSO GIOVANNI BATTISTA nato a PIETRAPERZIA il 24/12/1967 RUSSO DANILO nato a ENNA il 08/02/1983 avverso la sentenza del 17/06/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA; R.G. 5151/2022

RITENUTO IN FATTO

E CONSIDERATO DIRITTO 1. La Corte di appello di Caltanissetta, con la sentenza in epigrafe, confermava la sentenza dì primo grado in forza della quale Giovanni Battista Russo, Vincenzo Russo e Danilo Russo erano stati condannati alla pena di euro 600,00 di multa per il reato di cui agli artt. 81 cpv, 633 e 639 bis c.p. per avere realizzato, senza autorizzazione del comune, una tettoia in legno con annessa fioriera in muratura in via G. Verdi n. 63, Pietraperzia.

2. Contro detta sentenza propongono ricorsi per cassazione gli imputati a mezzo del medesimo difensore di fiducia e con tre separati ricorsi atto deducendo tre motivi sostanzialmente sovrapponibili. Con il primo motivo lamentano violazione di legge e difetto di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del reato contestato, difettando in capo a ciascuno degli imputati l'elemento soggettivo del reato, non potendosi ritenere che gli stessi fossero a conoscenza della necessità di una autorizzazione amministrativa. Con il secondo motivo deducono violazione di legge e vizi di motivazione quanto alla mancata configurazione dell'ipotesi tentata in quanto non risultava che la tettoia in questione era stata impiantata sul suolo pubblico per un apprezzabile lasso di tempo. Con il terzo motivo rilevano violazione di legge e vizi di motivazione quanto al mancato riconoscimento del minimo della pena.

3. I ricorsi sono inammissibili in quanto tutte censure proposte sono meramente reiterative di profili già disattesi dalla corte di appello con una motivazione congrua in fatto e corretta in diritto. 3.1. I giudici di merito hanno adeguatamente motivato in ordine alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato essendo tutti consapevoli della realizzazione di un'opera sul suolo pubblico nonché escluso l'ipotesi del mero tentativo atteso che il reato di occupazione dell'area pubblica si era certamente consumata nel caso in esame a prescindere dal completamente dell'opera.

A fronte di detta ricostruzione la tesi difensiva non è diretta a contestare la logicità dell'impianto argomentativo delineato nella motivazione della decisione impugnata, ma si risolve nella contrapposizione, a fronte del giudizio espresso dai giudici di merito, di una alternativa ricostruzione dei fatti, evidentemente sottratta alla delibazione di questa Suprema Corte in ragione dei limiti posti alla cognizione di legittimità dall'art. 606 cod. proc. pen. e sopra richiamati. 3.2. Il terzo motivo è anch' esso manifestamente infondato. Il motivo è, invero, totalmente generico nonchè manifestamente infondato atteso che risulta 9.ek che la corte territoriale,iitato la congruità della pena "assai mite" irrogata dal primo giudice 1 e tenuto conto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt.132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ipotesi che - nel caso di specie - non ricorre.

3. Per le considerazioni esposte, dunque, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dai ricorsi, si determina equitativamente in tremila euro.

P.Q.M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della