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Ordinanza — n. 35743/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses cassation appeal against conviction for money laundering due to lack of merit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35743/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeals by two defendants inadmissible, confirming their conviction for money laundering. The defendants argued that the lower court erred in qualifying their actions as money laundering rather than lesser theft-related offenses and failed to recognize mitigating circumstances as prevailing over aggravating ones. The court rejected these claims, ruling that the appellate judgment's reasoning was legally sound and that the defendants' arguments merely requested a new factual evaluation, which falls outside the scope of cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 606 c.p.p.; Art. 69 c.p.: Cassation appeals challenging the qualification of criminal facts or the balance of mitigating and aggravating circumstances are inadmissible if the lower court's reasoning is logical and based on a discretionary evaluation of evidence, as such matters belong exclusively to the jurisdiction of the court of first instance.

Parole chiave

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money laundering conviction cassation inadmissibility factual re-evaluation mitigating circumstances discretionary judgment esame di cassazione verdetto di colpevolezza allegazioni di persecuzione contraddittorie

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606 c.p.p.
Art. 69 c.p.
Occorre rilevare che in tema di concorso di circostanze, il giudizio di comparazione risulta sufficientemente motivato quando il giudice, nell'esercizio del potere discrezionale previsto dall'art. 69 cod.
Art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.
art. 648 bis cod. pen
Con il primo motivo lamentano violazione di legge e difetto di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all' art. 648 bis cod. pen., dovendo gli imputati rispondere dell'ipotesi meno grave di ricettazione.
art. 606 cod. proc. pen
art. 69 cod. pen
Occorre rilevare che in tema di concorso di circostanze, il giudizio di comparazione risulta sufficientemente motivato quando il giudice, nell'esercizio del potere discrezionale previsto dall'art. 69 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, Sentenza n. 10713 del 25/02/2010
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CAVALLARO ALESSIO nato a PALERMO il 30/04/1995 CAVALLARO PAOLINO nato a PALERMO il 01/07/1993 avverso la sentenza del 18/11/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA; R.G. 4691/2022

RITENUTO IN FATTO

E CONSIDERATO DIRITTO 1. La Corte di appello di Palermo, con la sentenza in epigrafe, confermava la sentenza di primo grado in forza della quale Alessio Cavallaro e Paolino Cavallaro erano stati condannati alla pena di anni due, mesi otto di reclusione ed euro 4.000,00 di multa concesse le circostanze attenuanti generiche nonché l'attenuante del risarcimento del danno ritenute equivalenti alle contestate aggravanti e ridotta la pena per il rito, per il reato di riciclaggio del semirimorchio frigorifero tg. XA 360BP oggetto di furto.

2. Contro detta sentenza propongono ricorsi per cassazione gli imputati a mezzo del medesimo difensore di fiducia e con unico atto deducendo due motivi. Con il primo motivo lamentano violazione di legge e difetto di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all' art. 648 bis cod. pen., dovendo gli imputati rispondere dell'ipotesi meno grave di ricettazione. Con il secondo motivo deducono violazione di legge e vizi di motivazione quanto al mancato riconoscimento delle attenuanti come prevalenti rispetto alle contestate aggravanti.

2. I ricorsi sono inammissibili. 2.1. Il primo motivo è manifestamente infondato atteso che la motivazione è da ritenere congrua in fatto e corretta in diritto nella parte in cui, disattendendo una censura analoga a quella oggi formulata, i giudici di appello hanno ritenuto integrata a carico dei predetti la fattispecie di cui all' art. 648 bis cod. pen. essendo emerso che i ricorrenti si erano resi autori delle operazioni di smontaggio, assemblamento e manipolazione del mezzo in questione apparendo, quindi, corretta la qualificazione dei fatti contestati in termini di riciclaggio in quanto risultava evidente la volontà degli imputati di impedire o rendere difficile l'accertamento della provenienza furtiva del bene.

A fronte di detta ricostruzione la tesi difensiva non è diretta a contestare la logicità dell'impianto argomentativo delineato nella motivazione della decisione impugnata, ma si risolve nella contrapposizione, a fronte del giudizio espresso dai giudici di merito, di una alternativa ricostruzione dei fatti, evidentemente sottratta alla delibazione di questa Suprema Corte in ragione dei limiti posti alla cognizione di legittimità dall'art. 606 cod. proc. pen. e sopra richiamati. Pertanto non essendo evidenziabile alcuno dei vizi motivazionali deducibili in questa sede quanto alla affermazione della penale responsabilità degli imputati in ordine al reato di cui sopra e non essendo configurabile, quindi, la dedotta contraddittorietà della motivazione anche tenuto conto dei poteri del giudice di merito in ordine alla valutazione della prova, tutte le censure in questione, essendo sostanzialmente tutte incentrate su una nuova rivalutazione di elementi fattuali e, quindi, di mero merito, appaiono del tutto infondate. 2.2.

Il secondo motivo è anch' esso manifestamente infondato. Occorre rilevare che in tema di concorso di circostanze, il giudizio di comparazione risulta sufficientemente motivato quando il giudice, nell'esercizio del potere discrezionale previsto dall'art. 69 cod. pen. scelga la soluzione dell'equivalenza, anziché della prevalenza delle attenuanti, ritenendola quella più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto. Invero le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto. (Sez.

U, Sentenza n. 10713 del 25/02/2010 Ud. (dep. 18/03/2010 ) Rv. 245931 - 01, sicchè la sentenza sul punto è immune da censure avendo i giudici effettuato nel giudizio di bilanciamento una valutazione complessiva, tenendo conto della "spiccata entità del dolo" e considerati i precedenti penali degli imputati.

3. Per le considerazioni esposte, dunque, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dai ricorsi, si determina equitativamente in tremila euro.

P.Q.M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, in data 1 Giugno 2022 I