Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 35741/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35741/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35741/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EMOLO SALVATORE nato a NAPOLI il 07/12/1977 avverso la sentenza del 12/01/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA; R.G. 4647/2022 E CONSIDERATO DIRITTO 1. La Corte di appello di Bologna, con la sentenza in epigrafe, in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiarava non doversi procedere a carico di Salvatore Emolo per il reato di cui al capo a) (art. 474 c.p.) in ragione della intervenuta prescrizione e confermava l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato per il reato dì cui al capo b) (art. 648 c.p.), rideterminando il trattamento sanzionatorio.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 474 c.p, art. 648 c.p, art. 474 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 35741/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro.

Parole chiave

Generato dall'IA
revisione della sentenza penale impugnabilità della decisione di rinvio oltraggio alla corte gravi addebiti penali esame di cassazione requisiti probatori

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 474 c.p
la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto senza che abbia rilievo la configurabilità della contraffazione grossolana, considerato che l'art. 474 cod.
art. 648 c.p
474 c.p.) in ragione della intervenuta prescrizione e confermava l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato per il reato dì cui al capo b) (art. 648 c.p.), rideterminando il trattamento sanzionatorio.
art. 474 cod. pen
la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto senza che abbia rilievo la configurabilità della contraffazione grossolana, considerato che l'art. 474 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EMOLO SALVATORE nato a NAPOLI il 07/12/1977 avverso la sentenza del 12/01/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA; R.G. 4647/2022

RITENUTO IN FATTO

E CONSIDERATO DIRITTO 1. La Corte di appello di Bologna, con la sentenza in epigrafe, in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiarava non doversi procedere a carico di Salvatore Emolo per il reato di cui al capo a) (art. 474 c.p.) in ragione della intervenuta prescrizione e confermava l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato per il reato dì cui al capo b) (art. 648 c.p.), rideterminando il trattamento sanzionatorio.

2. Contro detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo difensore di fiducia, deducendo due motivi: a. violazione di legge per non avere la corte di appello accolto l'eccezione preliminare di improcedibilità in ragione della circostanza che l'imputato aveva acquistato la merce in territorio straniero, San Marino; b. violazione di legge e difetto di motivazione quanto all' affermazione della responsabilità in ordine ai reati contestati ex artt. 474 (capo a) e 648 cod. pen. (capo b) in difetto di prova dell'elemento psicologico dei reati.

2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Le censure proposte sono manifestamente nfondate in quanto meramente reiterative di questione già dedotte innanzi alla corte di appello e da questa disattese con congrue argomentazioni. I giudici territoriali hanno chiarito che la tesi dell'imputato circa la consumazione dei reati in territorio straniero non avevano trovato alcun riscontro probatorio e che, per contro, risultava che l'imputato era stato fermato con la merce contraffatta mentre usciva dal proprio magazzino in Rimini. La corte territoriale ha ancora chiarito, con motivazione, oltre che corretta in diritto, congrua in punto di fatto e, quindi, incensurabile in questa sede, le ragioni per cui i beni nella disponibilità dell'imputato erano contraffatti (v. sent. pag.

2) sìcchè era configurabile anche il reato di ricettazione. La Corte di appello si è, in proposito, correttamente conformata - quanto alla qualificazione giuridica dei fatti accertati - al consolidato orientamento della Corte di legittimità (vedi Sez. 5, n. 5260 dell'11/12/2013 - 03/02/2014, Rv. 258722), per la quale integra il delitto dì cui all'art.474 cod. pen. la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto senza che abbia rilievo la configurabilità della contraffazione grossolana, considerato che l'art. 474 cod. pen. tutela, in via principale e diretta, non già la libera determinazione dell'acquirente, ma la fede pubblica, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi, che individuano le opere dell'ingegno e i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione anche a tutela del titolare del marchio; si tratta, pertanto, di un reato di pericolo, per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell'inganno non ricorrendo quindi l'ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno.

Correttamente l' imputato è stato, quindi, riconosciuto responsabile del reato di ricettazione essendo lo stesso trovato in possesso di beni in questione e, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, i giudici di merito hanno motivato anche in ordine alla sussistenza dell'elemento psicologico dei reati addebitati atteso anche il metodo di confezionamento dei prodotti tutti riproducenti marchi assai noti a livello internazionale precisando, altresì, che lo stesso non aveva fornito alcuna alternativa plausibile giustificazione relativamente al possesso dei beni de quibus.

Pertanto, non essendo evidenziabile alcuno dei vizi motivazionali deducibili in questa sede quanto alla affermazione della penale responsabilità in ordine al reato di cui sopra, le censure, ivi comprese quelle specificate in seno alla citata memoria, essendo incentrate tutta su una nuova rivalutazione di elementi fattuali e, quindi, di mero merito, appaiono del tutto infondate.

3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, in data 1 Giugno 2022 Il Cons