Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to manifest unfoundedness of censure regarding attempted receipt crime.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the censure against the lower court's conviction for attempted receipt was manifestly unfounded. The appellant argued that the trial court failed to prove the subjective element of intent, but the court noted the arguments were merely a surreptitious attempt to introduce a new factual evaluation at the appellate stage. The court ruled that since the lower court had already exhaustively addressed these points with logical coherence, the supreme court could not re-evaluate the facts or substitute its own conviction for that of the trial judges.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: The Court of Cassation cannot re-evaluate the facts or substitute its own conviction for that of the trial judges when the lower court has already exhaustively and logically addressed the censure, rendering the appeal inadmissible for manifest unfoundedness.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MIANO ANTONIO nato a NAPOLI il 19/01/1970 avverso la sentenza del 15/09/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA; R.G. 4626/2022
RITENUTO IN FATTO
E CONSIDERATO DIRITTO 1. Antonio Miano, a mezzo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe, in forza della quale è stata confermata la sua condanna alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 300,00 di multa per il reato di ricettazione di un motociclo di provenienza furtiva deducendo con un unico motivo articolato in più censure violazione di legge e difetto di motivazione relativamente alla omessa qualificazione della condotta contestata ai sensi dell'art.712 cod. pen. difettando la prova del dolo della ricettazione.
2. Il ricorso è inammissibile in ragione della manifesta infondatezza delle censure proposte. 2.1. Il ricorrente ha riproposto censure già sostanzialmente prospettate con i motivi di appello, e sulle quali la corte territoriale ha esaurientemente risposto. E questa Corte non può sindacare il contenuto del convincimento dei giudici di merito ma solo la correttezza delle affermazioni, la logicità dei passaggi tra premesse e conseguenze nonché la rispondenza degli enunciati alle doglianze proposte dalla parte. In tema di sindacato del vizio di motivazione non è certo compito del giudice di legittimità quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito ne' quello di "rileggere" gli elementi di fatto posti a fondamento della decisione la cui valutazione è compito esclusivo del giudice di merito: quando, come nella specie, l'obbligo di motivazione è stato esaustivamente soddisfatto dal giudice di merito, con valutazione critica di tutti gli elementi offerti dall'istruttoria dibattimentale e con indicazione, pienamente coerente sotto il profilo logico- giuridico, degli argomenti dai quali è stato tratto il proprio convincimento, la decisione non è censurabile in sede di legittimità.
Le censure proposte vanno, invero ritenute null'altro che un modo surrettizio di introdurre, in questa sede di legittimità, una nuova valutazione di quegli elementi fattuali già ampiamente presi in esame dalla corte territoriale che - nell'esaminare i medesimi motivi di doglianza dedotti con il presente ricorso - con motivazione logica, congrua e del tutto coerente con gli indicati elementi probatori ha puntualmente disatteso la tesi difensiva ritenendo sussistenti gli elementi oggettivi e soggettivi del reato di ricettazione anche in ragione della natura del bene (un ciclomotore iscritto al PRA) ed escludendo l' ipotesi meno grave di cui all' art. 712 cod. pen. (v. ff.
III/IV). La corte territoriale ha, infatti, riconosciuto il ricorrente responsabile del reato di ricettazione poiché, sulla scorta delle complessive emergenze processuali, risultava accertato che lo stesso era stato trovato la disponibilità di un motociclo risultato rubato non fornendo alcuna spiegazione in proposito; in tal modo, si è correttamente conformata - quanto alla qualificazione giuridica del fatto accertato - al consolidato orientamento di questa Corte (per tutte, Sez. II, n. 29198 del 25 maggio 2010, Fontanella, rv. 248265), per il quale, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede; d'altro canto (Sez.
II, n. 45256 del 22 novembre 2007, Lapertosa, rv. 238515), ricorre il dolo di ricettazione nella forma eventuale quando l'agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l'ipotesi contravvenzionale dell'acquisto di cose di sospetta provenienza. Né si richiede all'imputato di provare la provenienza del possesso delle cose, ma soltanto di fornire una attendibile spiegazione dell'origine del possesso delle cose medesime, assolvendo non ad onere probatorio, bensì ad un onere di allegazione di elementi, che potrebbero costituire l'indicazione di un tema di prova per le parti e per i poteri officiosi del giudice, e che comunque possano essere valutati da parte del giudice di merito (in tal senso, Cass. pen., Sez. un., sentenza n. 35535 del 12 luglio - 26 settembre 2007, rv 236914).
3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, in data 1 Giugno 2022 Il Con