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Ordinanza — n. 35737/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on money laundering conviction due to lack of specific factual arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35737/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the defendant's claims regarding the elements of money laundering and the applicable offense. The defendant argued for good faith and a different classification of the underlying crime, but the court found these arguments generic and insufficiently developed. Consequently, the lower court's conviction for money laundering was upheld, and the appellant was ordered to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 648 bis c.p.: An appeal is inadmissible if the grounds raised are manifestly unfounded, generic, or fail to adequately address the specific arguments presented by the lower court regarding the factual elements of the crime.

Parole chiave

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money laundering conviction inadmissible appeal generic arguments lack of motivation court costs azione intesa alla dichiarazione di responsabilità corresponsabilità della vittima difetto di motivazione

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.
Art. 648 bis c.p.
Contro detta sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo difensore di fiducia, deducendo: - violazione di legge e difetto di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all' art. 648 bis c.p.
art. 648 bis c.p
Contro detta sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo difensore di fiducia, deducendo: - violazione di legge e difetto di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all' art. 648 bis c.p.
art. 712 c.p
art. 648 bis cod. pen
Il primo motivo è manifestamente infondato atteso che la motivazione si appalesa congrua in fatto e corretta in diritto nella parte in cui, disattendendo una censura analoga a quella oggi formulata, la corte di merito ha ritenuto integrata la fattispecie di cui al!' art. 648 bis cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 56391 del 23/11/2017 - dep. 18/12/2017, Quattrocchi
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANFAROTTA ANTONINO nato a PALERMO il 23/02/1992 avverso la sentenza del 23/02/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA; R.G. 4569/2022

RITENUTO IN FATTO

E CONSIDERATO DIRITTO 1. La Corte di appello di Palermo, con la sentenza in epigrafe, confermava la sentenza di primo grado in forza della quale Antonino Canfarotta era stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di riciclaggio di un motociclo di provenienza furtiva.

2. Contro detta sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo difensore di fiducia, deducendo: - violazione di legge e difetto di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all' art. 648 bis c.p. a fronte di elementi attestanti la buona fede dell'imputato; - violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata qualificazione del reato contestato quale ipotesi ex art. 712 c.p.; - violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante prevista dall' art. 648 bis comma terzo c.p. posto che il reato presupposto era quello di furto e non di ricettazione come ritenuto dai giudici di merito.

2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Il primo motivo è manifestamente infondato atteso che la motivazione si appalesa congrua in fatto e corretta in diritto nella parte in cui, disattendendo una censura analoga a quella oggi formulata, la corte di merito ha ritenuto integrata la fattispecie di cui al!' art. 648 bis cod. pen. in ragione della apposizione alla moto rubata di altra targa, trattandosi di operazione finalizzata ad ostacolare la provenienza delittuosa del mezzo. In tal modo la corte territoriale si è condivisibilmente conformata all' orientamento secondo cui si configura il delitto di riciclaggio anche nell'ipotesi di mera sostituzione della targa di un autoveicolo proveniente da furto, in quanto si tratta di condotta univocamente diretta ad ostacolare l'identificazione dellittuosa dell'autovettura (Sez. 2, n. 56391 del 23/11/2017 - dep. 18/12/2017, Quattrocchi, Rv. 27155301). 2.2.

Il secondo motivo è inammissibile per genericità. Il ricorrente non si confronta con le argomentazioni svolte dalla corte di appello la quale ha chiarito, con congrue argomentazioni, che non era ravvisabile una mera condotta colposa tipica della fattispecie contravvenzionale bensì una vera e propria condotta dolosa di riciclaggio avendo l'imputato acquistato un ciclomotore privo di targa e documenti. 2.3. Il terzo motivo attiene a profili di puro fatto (la esatta individuazione del reato presupposto) non adeguatamente dedotti in appello essendosi l'imputato limitato a dedurre sul punto del tutto genericamente che il delitto presupposto era il reato di furto semplice.3.

Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, in data 1 Giugno 2022 Il Consigliere Esten