Italian Supreme Court dismisses appeal for aggravated damage due to manifest unfoundedness and prior criminal record.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal filed by Alfredo Pirro inadmissible due to manifest unfoundedness. The appellant argued for a specific judicial pronouncement regarding the exclusion of punishability under Article 131 bis of the Penal Code, but the lower courts had already assessed the case's particular triviality. The Court rejected this claim because the territorial judges correctly evaluated the defendant's multiple prior convictions, high culpability, and the specific circumstances of the assault and destruction of property while intoxicated.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131 bis c.p.; Art. 133 c.p.: The Supreme Court's jurisdiction to review the particular triviality of a fact is limited when territorial judges have already conducted a non-appealable assessment of the defendant's criminal history and the specific gravity of the conduct.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIRRO ALFREDO nato a ERICE il 19/07/1969 avverso la sentenza del 17/06/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA; R.G. 45242/2021
RITENUTO IN FATTO
E CONSIDERATO DIRITTO 1.La Corte di appello di Palermo, con la sentenza in epigrafe, confermava la sentenza di primo grado in forza della quale Alfredo Pirro era stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui al capo e) (danneggiamento aggravato) previo riconoscimento dell'attenuante di cui all' art.
62. n. 4 c.p. fermo restando il giudizio di bilanciamento in termini di equivalenza operato dal primo giudice.
2. Contro detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo difensore di fiducia, deducendo con un unico motivo vizio di motivazione relativamente alla mancata adozione di una pronunzia ex art. 131 bis. c.p.
3. Il ricorso è inammissibile in ragione della manifesta infondatezza delle censure proposte. Sul punto va richiamato l' orientamento della Suprema Corte secondo cui, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131 bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo. (Sez.
U, n. 13681 del 25/02/2016 - dep. 06/04/2016, Tushaj, Rv. 26659001). Invero non si prospettano sul punto possibilità di intervento di questa Corte Suprema atteso che i giudici territoriali, con una valutazione di merito non sindacabile in sede di legittimità, hanno già escluso, nel caso in esame, la "particolare tenuità del fatto" tenuto conto dei "molteplici precedenti penali" dell'imputato e valutata la "particolare iattanza e pervicacia" dello stesso che, in stato di ubriachezza volontaria, dopo avere aggredito la moglie presso la sede della Stazione dei Carabinieri di Valderice aveva distrutto un computer dell' ufficio.
Trattasi di motivazione congrua in fatto e corretta in diritto tale da resistere alle censure del tutto generiche di parte ricorrente.
3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, in data 1 Giugno 2022 Il Consigliere Estensore Il