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Ordinanza — n. 35731/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal on sentencing as base penalty is near minimum and discretion is unreviewable.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35731/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible regarding the sentencing rationale. The appellant argued for detailed justification of the eight-month prison term and €1,400 fine, but the court found the base penalty was already near the statutory minimum. Consequently, the court held that no specific detailed motivation is required when the sentence is minimal, as general references to equity and proportionality suffice. The appeal was rejected because it sought a new discretionary evaluation of the penalty's congruity, which is legally impermissible.

Regesto Legislator

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Art. 133 cod. pen.; When the imposed penalty is near the statutory minimum, detailed motivation is unnecessary, and the judge's discretionary power regarding the congruity of the sentence is unreviewable by higher courts.

Parole chiave

Generato dall'IA
Italian Criminal Procedure Sentencing Discretion Proportionality Principle Appeal Inadmissibility Statutory Minimum Penalty controllo della commisurazione della pena revisione della sentenza penale sanzione sostitutiva

Disposizioni normative citate

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Art. 133 cod. pen.
art. 133 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SEYE AMETH nato il 20/10/1989 avverso la sentenza del 29/01/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Il ricorso, con cui si deduce il vizio della motivazione sul trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato; sia perché è stata irrogata una pena base inferiore alla media edittale e prossima al minimo (all'esito della riduzione per il rito otto mesi di reclusione ed € 1400,00 di multa), per cui in tal caso, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo all'adeguatezza, alla congruità, alla non eccessività, all'equità e simili della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. e, così come per gli aumenti e le diminuzioni per le circostanze aggravanti ed attenuanti, l'uso del potere discrezionale del giudice è insindacabile ed è inammissibile il ricorso che tenda ad una nuova valutazione della congruità della pena; sia perché il motivo in esame appare riproduttivo di profili di censura già vagliati e disattesi dal giudice di merito e si articola in coerenti considerazioni delle modalità dell'azione e della personalità dell'imputato rispetto alle quali manca ogni ragionato e puntuale confronto.

Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il