Cassation appeal dismissed as inadmissible for erroneous legal qualification in plea bargain proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the legal qualification of the offense in the plea bargain sentence was not sufficiently eccentric to warrant review. The appellant argued for an erroneous legal characterization, but the Court held that the appeal relied on factual and evidentiary aspects not immediately apparent from the initial charge. Consequently, the appeal was rejected because it did not fall within the limited grounds for challenging plea bargain sentences under the relevant procedural code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; In plea bargain proceedings, a cassation appeal based on erroneous legal qualification is admissible only if the qualification is immediately and obviously eccentric to the charge, excluding appeals relying on factual or evidentiary aspects not evident from the contestation.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TROVATO PASQUALE nato a VITTORIA il 30/03/1968 avverso la sentenza del 07/10/2021 del GIP TRIBUNALE di CALTAGIRONE OR° avviso— ET udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; vit Il ricorso, per l'erronea qualificazione in sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. della qualificazione giuridica del fatto è inammissibile. Ai sensi del comma 2 bis dell'art. 448 cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017 in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile esclusivamente per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, in tema di patteggiamento, anche a seguito dell'introduzione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, dovendo in particolare escludersi l'ammissibilità dell'impugnazione - quale quella del caso di specie - che richiami, quale necessario passaggio logico del motivo di ricorso, aspetti in fatto e probatori che non risultino con immediatezza dalla contestazione.
Dunque, il ricorso è stato proposto per motivi diversi da quelli di cui al comma 2 bis dell'art. 448 cod. proc. pen. ed è pertanto inammissibile. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così d