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Ordinanza — n. 35729/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals against plea bargaining sentences for lack of statutory grounds and missing facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35729/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals filed by two defendants against a preliminary hearing judge's sentence inadmissible. The defendants argued the lower court failed to provide reasoning regarding the contested facts, but the court held that appeals against plea bargaining sentences are strictly limited to specific statutory grounds such as legal qualification errors or penalty illegality. The court determined the appeals did not meet these narrow criteria because the legal qualifications were not clearly eccentric to the charges and the appeals did not rely on undisputed facts immediately evident from the indictment.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 129, cod. proc. pen.: Appeals against plea bargaining sentences are admissible only for specific statutory grounds, excluding general omissions of reasoning or factual disputes not immediately evident from the charges.

Parole chiave

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plea bargaining appeals inadmissible grounds legal qualification error procedural code provisions Cassation jurisdiction motivi di cassazione motivi che possono invocarsi rinuncia alla motivazione

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Ai sensi del comma 2 bis dell'art. 448 cod.
Art. 129, cod. proc. pen.
Inoltre, non è proponibile il ricorso per l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod.
Law n. 103 of 2017
art. 444 cod. proc. pen
art. 448 cod. proc. pen
Dunque, i ricorsi sono stati proposti per motivi diversi da quelli di cui al comma 2 bis dell'art. 448 cod. proc. pen..
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CUPIDO IVAN nato a FROSINONE il 15/04/2000 BZIKADZE GIORGI DETTO "PUTIN" nato in GEORGIA il 25/06/1986 avverso la sentenza del 21/07/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di FROSINONEkigtóavvis0 alie_partD udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; I ricorsi, per l'omessa motivazione della sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. in ordine alla sussistenza dei fatti contestati sono inammissibili. Ai sensi del comma 2 bis dell'art. 448 cod. proc. peri., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017 in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile esclusivamente per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, in tema di patteggiamento, anche a seguito dell'introduzione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, dovendo in particolare escludersi l'ammissibilità dell'impugnazione che richiami, quale necessario passaggio logico del motivo di ricorso, aspetti in fatto e probatori che non risultino con immediatezza dalla contestazione.

Inoltre, non è proponibile il ricorso per l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. peri. Dunque, i ricorsi sono stati proposti per motivi diversi da quelli di cui al comma 2 bis dell'art. 448 cod. proc. pen.. Pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così