Criminal appeal dismissed as inadmissible due to waiver of grounds under Art. 599-bis c.p.p. preventing review of Art. 129 c.p.p. issues.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the appellant waived all grounds for appeal under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure to reach a penalty agreement. Although the appellant argued for the application of Article 129, the court held that the waiver precludes judicial review of any issues not explicitly raised in the appeal. Consequently, the lower court was not required to address the merits of the Article 129 claim, and the appeal was rejected with costs awarded.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: The waiver of appeal grounds by the accused to reach a penalty agreement limits the second-instance judge's cognition to non-waived matters, producing preclusive effects on the entire proceedings, including the review of admissibility.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANGELASTRI VINCENZO nato a ALTAMURA il 01/01/1978 avverso la sentenza del 15/09/2021 della CORTE APPELLO di BARI(35-f-6-ìv-V1- eni-an udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Con il ricorso si contesta l'omessa applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. La sentenza della Corte di appello è stata, però, emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. e la parte ha rinunciato a tutti i motivi di appello, ad eccezione di quelli sulla pena, su cui ha raggiunto l'accordo con il Procuratore generale.
Il ricorso è, pertanto, inammissibile perché proposto al di fuori dei casi consentiti dalla legge. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, la rinuncia dell'imputato ai motivi di appello in funzione dell'accordo sulla pena ex art. 599-bis cod. proc. pen., limita la cognizione del giudice di secondo grado che ha ad oggetto solo i motivi non oggetto di rinuncia e produce effetti preclusivi, anche sulle questioni rilevabili d'ufficio, sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione.
La Corte territoriale, pertanto, diversamente da quanto prospettato nel ricorso, nell'accogliere la richiesta non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso i