Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 35726/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35726/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35726/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI ROCCO ANTONIETTA nato a FOLIGNO il 31/12/1978 avverso la sentenza del 15/02/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Il primo motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio di violazione di legge e di carenza e manifesta illogicità della motivazione in relazione al capo 1 b) è manifestamente infondato, sia per la novità della censura inerente la mancata verifica della effettiva disponibilità della droga offerta, sia perché per la restante parte è meramente rivalutativo dei dati processuali già correttamente valutati.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 35726/2022 — snpen · Corte di Cassazione: seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI ROCCO ANTONIETTA nato a FOLIGNO il 31/12/1978 avverso la sentenza del 15/02/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Il primo motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio di violazione di legge e di carenza e manifesta illogicità della motivazione in relazione al capo 1 b) è manifestamente infondato, sia per la novità della censura inerente la mancata verifica della effettiva disponibilità della droga offerta, sia perché per la restante parte è meramente rivalutativo dei dati processuali già correttamente valutati.

Parole chiave

Generato dall'IA
recidiva nell'infrazione procedura di revisione penale pentito inadempimento reiterato criminalità persistente traffico aggravato di stupefacenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 133 cod. pen
Il terzo motivo, con cui si deduce il vizio di carenza di motivazione in ordine alla quantificazione della pena, è manifestamente infondato a fronte di una corretta e adeguata illustrazione dei dati a sostegno del prescelto trattamento sanzionatorio, in linea con i criteri ex art. 133 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI ROCCO ANTONIETTA nato a FOLIGNO il 31/12/1978 avverso la sentenza del 15/02/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Il primo motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio di violazione di legge e di carenza e manifesta illogicità della motivazione in relazione al capo 1 b) è manifestamente infondato, sia per la novità della censura inerente la mancata verifica della effettiva disponibilità della droga offerta, sia perché per la restante parte è meramente rivalutativo dei dati processuali già correttamente valutati.

Il secondo motivo proposto in termini di vizio di carenza e contraddittorietà della motivazione è inammissibile, proponendo una personale valutazione delle emergenze relative al riconoscimento della recidiva a fronte di una motivazione al riguardo completa e immune da vizi, con la quale si spiega come rispetto a precedenti a carico, anche dello stesso tipo di quello sub iudice, lo stesso risulta indicativo di una maggiore pericolosità della ricorrente. Il terzo motivo, con cui si deduce il vizio di carenza di motivazione in ordine alla quantificazione della pena, è manifestamente infondato a fronte di una corretta e adeguata illustrazione dei dati a sostegno del prescelto trattamento sanzionatorio, in linea con i criteri ex art. 133 cod. pen., anche a fronte del lieve discostamento della pena base dal minimo edittale, che rende altresì adeguato il richiamo alla equità e congruità della pena applicata.

Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso