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Ordinanza — n. 35725/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against plea bargain sentence for lack of statutory grounds and vague reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35725/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the defendant's claims regarding sentencing fairness and reasoning defects. The defendant argued that the trial court failed to adequately justify the sentence and the increase for recidivism under specific procedural articles. The court ruled that appeals against plea bargain sentences are strictly limited to specific statutory grounds, excluding general complaints about sentencing congruity or vague reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 448 comma 2 bis cod. proc. pen.; Appeals against plea bargain sentences are strictly limited to specific statutory grounds, excluding general complaints about sentencing congruity or vague reasoning.

Parole chiave

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plea bargain appeal sentencing congruity procedural admissibility Cassation grounds recidivism increase punibilità difetto di motivazione motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 448 comma 2 bis cod. proc. pen.
Senza che comunque, va ribadito, tale profilo sia suscettibile di ricorso in cassazione, stante il disposto dell'art. 448 comma 2 bis cod. proc. pen. Inoltre è inammissibile il motivo che deduca vizi di motivazione indistinti, come nel caso di specie ( sul punto, Sez.
legge n. 103 del 2017
art. 444 cod. proc. pen
Pertanto, non è proponibile il ricorso nell'interesse di Mouqsid Mohsin consistente nella censura di vizi motivazionali rispetto al trattamento sanzionatorio, esulante dai suesposti limiti di operatività del ricorso in cassazione in relazione a sentenza ex art. 444 cod. proc. pen.
art. 448 cod. proc. pen
Ai sensi del comma 2 bis dell'art. 448 cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 7401 del 31/01/2013
Sez. 2^, n. 31811 dell'8 maggio 2012
Inoltre è inammissibile il motivo che deduca vizi di motivazione indistinti, come nel caso di specie ( sul punto, Sez. 2^, n. 31811 dell'8 maggio 2012, Rv.
sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015
254329; sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015 Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOUQSID MOHSIN nato a BORGOSESIA il 31/12/1995 avverso la sentenza del 22/09/2021 del GIP TRIBUNALE di BIELLAí-ato avviso gU3ti udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Il ricorso, sulla omessa motivazione circa la congruità della pena applicata ex art. 444 cod. proc. pen. e circa l'entità degli aumenti per la continuazione oltre che in ordine al bilanciamento delle ritenute circostanze, con conseguenti vizi di violazione di legge e di carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione è inammissibile.

Ai sensi del comma 2 bis dell'art. 448 cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017 in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile esclusivamente per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Pertanto, non è proponibile il ricorso nell'interesse di Mouqsid Mohsin consistente nella censura di vizi motivazionali rispetto al trattamento sanzionatorio, esulante dai suesposti limiti di operatività del ricorso in cassazione in relazione a sentenza ex art. 444 cod. proc. pen.

Va rammentato altresì che deve escludersi la necessità, in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti (avuto riguardo alla peculiarità ed alla natura premiale di rito), di una specifica motivazione sulla entità delta pena come concordata tra le parti, nonché, di una esplicita indicazione dell'aumento, sulla pena base, per la eventuale continuazione : è sufficiente in tal caso, che la pena complessiva finale risulti, anche se di poco, superiore al minimo edittale, al di là della riduzione per il rito - così come è avvenuto nella concreta fattispecie -, così da potersi ritenere che il giudice abbia comunque valutato (anche implicitamente) la legalità e la congruità della pena concordata (Sez. 6, n. 7401 del 31/01/2013 Rv. 254879 - 01).

Senza che comunque, va ribadito, tale profilo sia suscettibile di ricorso in cassazione, stante il disposto dell'art. 448 comma 2 bis cod. proc. pen. Inoltre è inammissibile il motivo che deduca vizi di motivazione indistinti, come nel caso di specie ( sul punto, Sez. 2^, n. 31811 dell'8 maggio 2012, Rv. n. 254329; sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015 Rv. 264535 - 01 Rugiano), Il ricorso deve quindi dichiararsi inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così