Cassation appeal dismissed as inadmissible because it concerns acquittal grounds not listed in the 2017 procedural code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court should have granted an acquittal under Article 129 of the Criminal Procedure Code. The Court ruled that appeals against plea bargain sentences are strictly limited to specific statutory grounds, excluding claims for acquittal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 129, cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain sentences are admissible only for specific statutory grounds, excluding requests for acquittal based on Article 129.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PENNA MAURIZIO nato a AVELLINO il 30/03/1984 avverso la sentenza del 11/11/2021 del GIP TRIBUNALE di AVELLINOf5 avviso alle partt udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Il ricorso, sul vizio di violazione di legge in relazione alla esclusione della sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. è inammissibile. Ai sensi del comma 2 bis dell'art. 448 cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017 in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile esclusivamente per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Pertanto, non è proponibile il ricorso nell'interesse di Penna Maurizio sostenendosi la sussistenza di dati giustificativi del suo proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. Il ricorso deve quindi dichiararsi inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 06/0