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Ordinanza — n. 35721/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for lack of motivation regarding minor offense recognition under drug trafficking law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35721/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the lower court lacked motivation for not recognizing a minor offense under Article 73, paragraph 5, of DPR 309/90. The appellate court correctly assessed the gravity of the drug trafficking based on quantity, weighing methods, and the presence of scales and cash. The Supreme Court ruled that the appellant's subjective valuation of circumstances is inadmissible in a review of legality, as the lower court's reasoning was sound.

Regesto Legislator

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Art. 73 comma 5 del DPR 309/90; The Court of Cassazione holds that an appeal challenging the lack of motivation for excluding a minor offense is inadmissible when the lower court's assessment of drug quantity and custody conditions is legally sound and the appellant's merit-based arguments are rejected in a review of legality.

Parole chiave

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drug trafficking minor offense lack of motivation appeal DPR 309/90 Article 73 review of legality inadmissible appeal imputazione per reati di stupefacenti traffico di stupefacenti in banda consumo di canapa

Disposizioni normative citate

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Art. 73 comma 5 del DPR 309/90
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BIANCHI ALESSIO nato a ROMA il 23/03/1973 avverso la sentenza del 06/04/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Il motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio di mancanza della motivazione circa il mancato riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 73 comma 5 del DPR 309/90 è manifestamente infondato perché correttamente la Corte di appello ha escluso la sussistenza del fatto di lieve entità prendendo in esame, in applicazione dei principi della giurisprudenza, le modalità del fatto; in particolare, la gravità del fatto è stata ritenuta in base al quantitativo di sostanza stupefacente, alle dosi ricavabili, alle circostanza con le quali era custodita siccome detenuta assieme ad un bilancino, a fogli di conteggi, sostanze da taglio, denaro, mentre il ricorrente propone una personale valorizzazione di asserite circostanze di merito, inammissibile in sede di legittimità, laddove la tesi difensiva viene chiaramente e coerentemente, seppur implicitamente, rigettata, con le argomentazioni sopra esposte.

Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 0