Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 35720/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35720/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35720/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LANZETTA GIUSEPPE nato a NAPOLI il 04/02/1976 avverso la sentenza del 13/07/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Il motivo di ricorso, con cui si richiama genericamente l'art. 606 comma 1 lett.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 606 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 35720/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 606 comma 1 lett.

Parole chiave

Generato dall'IA
imputazione per reati di stupefacenti dipendenza da sostanze infrazione qualificata LStup abbandono del procedimento penale traffico di canapa sospensione di pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 606 cod. proc. pen
e) dell'art. 606 cod. proc. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LANZETTA GIUSEPPE nato a NAPOLI il 04/02/1976 avverso la sentenza del 13/07/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Il motivo di ricorso, con cui si richiama genericamente l'art. 606 comma 1 lett.

e) cod. proc. pen. e si afferma l'erronea applicazione della legge penale in ordine all'art. 73 comma 5 DPR 309/90 è manifestamente infondato sia per la generica evocazione della lett.

e) dell'art. 606 cod. proc. pen. senza specificazione della tipologia del vizio di motivazione richiamato, sia per la carenza di specificità estrinseca, conseguente al mancato confronto con le motivazioni della sentenza, non limitate alla mera considerazione del profilo ponderale dello stupefacente, in quanto correttamente la Corte di appello ha escluso la sussistenza del fatto di lieve entità prendendo in esame, in applicazione dei principi della giurisprudenza, le modalità del fatto; in particolare, la gravità del fatto è stata ritenuta in base al quantitativo di sostanza stupefacente, alle dosi ricavabili, alle circostanza con le quali la droga era custodita siccome detenuta assieme ad un bilancino ed a denaro. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il