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Ordinanza — n. 35719/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as groundless due to lack of macroscopic evidence of legal errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35719/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for errors in applying criminal law regarding drug offenses, but the court found the grounds to be merely personal re-evaluations of data without macroscopic evidentiary defects. Consequently, the court ruled that minor inconsistencies in the lower court's reasoning do not justify a review in the final instance.

Regesto Legislator

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Art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen.; The appeal is inadmissible if the alleged errors are merely personal re-evaluations of data lacking macroscopic evidentiary defects, and if defensive arguments are logically incompatible with the decision without specific refutation.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility macroscopic evidence standard drug offense sentencing lower court reasoning review defensive arguments dismissal dipendenza da sostanze stupefacenti pena per traffico di stupefacenti consumo di canapa

Disposizioni normative citate

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Art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. un., n. 24 del 24 novembre 1999, Rv. n. 214794
Sez. un., n. 12 del 31 maggio 2000, Rv. n. 216260
Sez. un., n. 12 del 31 maggio 2000, Rv. n. 216260; Sez.
Sez. un., n. 47289 del 24 settembre 2003, Rv. n. 226074
216260; Sez. un., n. 47289 del 24 settembre 2003, Rv. n. 226074).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPITTI ANDREA nato a MESSINA il 20/11/1988 avverso la sentenza del 28/04/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Il motivo di ricorso, con cui si richiamano i vizi di cui all'art. 606 comma 1 lett.

b) ed e) cod. proc. pen. e si afferma l'erronea applicazione della legge penale in ordine all'art. 73 DPR 309/90, è manifestamente infondato sia in ragione di una motivazione coerente e logica nel dar conto di plurimi profili escludenti la fattispecie invocata ( l'elevato numero di dosi ricavabili, le plurime dosi preconfezionate, la conservazione in luogo di uso pubblico, l'assenza di prove circa l'uso di stupefacenti da parte dell'imputato), sia perché articolato nella mera personale e assertiva rivalutazione dei dati processuali, inammissibile in sede di legittimità.

Inoltre, in tale quadro non rileva la doglianza sulla mancata considerazione di deduzioni difensive, atteso che i vizi di motivazione devono essere - diversamente da quanto emerge nel caso di specie - di spessore tale da risultare percepibili ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità vertere su difetti di macroscopica evidenza, mentre rimangono ininfluenti le minime incongruenze e si devono considerare disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento senza vizi giuridici (cfr., Sez. un., n. 24 del 24 novembre 1999, Rv. n. 214794;

Sez. un., n. 12 del 31 maggio 2000, Rv. n. 216260; Sez. un., n. 47289 del 24 settembre 2003, Rv. n. 226074). Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore delta Cassa delle Ammende. Così deci