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Ordinanza — n. 35718/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against plea bargain for generic mitigating circumstances and lack of legal qualification reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35718/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, rejecting the request for generic mitigating circumstances and the omission of legal qualification reasoning. The appellant argued for a judgment of prevailing mitigating factors and proper qualification, but the court noted that appeals against plea bargains are strictly limited to specific grounds like legal error. Consequently, the court ruled that the requested arguments fall outside the permissible scope of such appeals.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis c.p.p.; Appeals against plea bargain judgments are admissible only for specific grounds such as legal error, meaning requests for generic mitigating factors or general lack of reasoning are inadmissible.

Parole chiave

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appeal against plea bargain generic mitigating circumstances legal qualification error inadmissible appeal Cassazione ordinanza traffico grave di stupefacenti guida recidiva in stato di ebbrezza impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis c.p.p.
Ai sensi del comma 2 bis dell'art. 448 cod.
art. 448 cod. proc. pen
Ai sensi del comma 2 bis dell'art. 448 cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BAGLIVO ANDREA nato a BRINDISI il 21/06/1988 avverso la sentenza del 21/10/2021 del GIP TRIBUNALE di BRINDISIv IMMO udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Il ricorso, sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla recidiva reiterata e sulla omessa motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto è inammissibile. Ai sensi del comma 2 bis dell'art. 448 cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017 in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile esclusivamente per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Pertanto, non è proponibile il ricorso nell'interesse di Baglivo Andrea in ordine alla mancata motivazione della qualificazione giuridica del fatto - essendo al riguardo ammissibile solo l'impugnazione avverso l'erronea qualificazione giuridica del medesimo -, né in ordine al rivendicato giudizio di prevalenza delle riconosciute attenuanti generiche, estraneo, per quanto indicato in premessa, ai limiti di operatività del ricorso in cassazione avverso sentenza di patteggiamento. Laddove è corretto fondare la contestata recidiva su precedenti penali riconducibili al delitto, autonomo, di cui all'art. 73 comma 5 del DPR 309/90, così non emergendo neppure alcun profilo di illegalità della pena.

Il ricorso deve quindi dichiararsi inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così decis