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Ordinanza — n. 35717/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to new late claim regarding recidivism exclusion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35717/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the claim to exclude recidivism was raised for the first time in this proceeding. The appellant argued that the lower court failed to exclude recidivism, but the appellate judgment only addressed the equivalence between recidivism and generic mitigating circumstances. The court ruled that without a specific objection to the appellate summary of appeal grounds, such a new claim is considered tardy and thus inadmissible.

Regesto Legislator

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Art. 366, para. 1, lett. b) c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: A new ground of appeal not included in the summary of appeal grounds and not specifically objected to by the lower court is considered raised for the first time in cassation and therefore inadmissible as tardy.

Parole chiave

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inadmissibility new grounds tardy appeal recidivism exclusion appellate summary specific objection procedural defect recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 366, para. 1, lett. b) c.p.p.
Art. 600 c.p.p.
Art. 133 cod. pen.
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017 Pettinelli
Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017 Ciccarelli
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARDINALE DAVIDE nato a PALERMO 11 17/10/1985 avverso la sentenza del 25/02/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Il ricorso, con cui si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione, sul rigetto della richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti generiche e di esclusione della recidiva, è manifestamente infondato. Sull'applicazione delle circostanze attenuanti generiche il giudice del merito esprime un giudizio di fatto anche vagliando talune prospettazioni difensive, riproposte in ricorso, ed articolato nella considerazione della tipologia dello stupefacente e nella valutazione della personalità dell'imputato, come desumibile dai precedenti penali a carico, oltre che sulla assenza di segni di resipiscenza, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione, senza che occorra la contestazione o la invalidazione degli elementi sui quali la richiesta difensiva si fonda.

È sufficiente, ai fini dell'esclusione delle circostanze attenuanti generiche, il richiamo in sentenza, effettuato dalla Corte di appello, ai dati sopra esposti, comprensivi anche dei precedenti penali dell'imputato (cfr. Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269). Tali considerazioni assorbono le censure ulteriori in ordine al giudizio di equivalenza con la contestata recidiva. Laddove poi, la valutazione del trattamento sanzionatorio appare adeguatamente ed espressamente motivata. Il motivo relativo alla mancata esclusione della recidiva appare invece nuovo e, pertanto, inammissibile, risultando incontestato il riepilogo contenuto in sentenza dei motivi di gravame, che non contempla la richiesta di esclusione della recidiva, quanto, piuttosto, quella di procedere al giudizio di equivalenza della stessa con le invocate attenuanti generiche.

E' noto in proposito che sussiste un onere di specifica contestazione del riepilogo delle conclusioni come dei motivi di appello, contenuto nella sentenza impugnata, allorquando si ritenga che non sia stata menzionata la medesima questione come già proposta in sede di gravame; in mancanza della predetta contestazione, il motivo deve pertanto ritenersi proposto per la prima volta in cassazione, e quindi tardivo (cfr. in tal senso, con riferimento alla omessa contestazione del riepilogo dei motivi di gravame, Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017 Ud. (dep. 28/06/2017) Rv. 270627 - 01 Ciccarelli).

Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. C