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Ordinanza — n. 35716/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals as inadmissible due to lack of specific argumentation and legal basis.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35716/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeals filed by Ninfos Giuseppe and Zarbo Calogeria inadmissible. The appellants argued for a violation of Article 81 of the Penal Code and excessive sentencing, but failed to provide specific grounds regarding the exclusion of criminal intent or the legal basis for the aggravated penalty. The court ruled that the lower court's reasoning was coherent and that the appellants' arguments were too general to challenge the judgment.

Regesto Legislator

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Art. 81 c.p.; Art. 349 c.p.: Appeals must be specific and grounded in law; general assertions without concrete analysis of the court's reasoning render them inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeals lack of specificity exclusion of criminal intent excessive sentencing legal basis requirement riesame dell'entità pena revisione della sentenza penale principio del ne bis in idem

Disposizioni normative citate

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Art. 81 c.p.
Art. 349 c.p.
Il secondo motivo, relativo alla ritenuta eccessività della pena, è avulso dalle regole giuridiche invocate, atteso che i ricorrenti sono stati condannati per la fattispecie aggravata ex art. 349 comma 2 cod.
art. 349 comma 2 cod. pen
Il secondo motivo, relativo alla ritenuta eccessività della pena, è avulso dalle regole giuridiche invocate, atteso che i ricorrenti sono stati condannati per la fattispecie aggravata ex art. 349 comma 2 cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: NINFOSI GIUSEPPE nato a PALMA DI MONTECHIARO il 28/07/1952 ZARBO CALOGERA nato a CAMASTRA il 04/09/1956 avverso la sentenza del 30/04/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Il primo motivo dei ricorsi, con cui si deduce la violazione dell'art. 81 cpv. cod. pen. e vizi di motivazione, è inammissibile a fronte della corretta e coerente motivazione in punto di esclusione della sussistenza del medesimo disegno criminoso, rispetto alla quale i ricorrenti, incorrendo in difetto di specificità cd. "estrinseca" non si confrontano, indugiando nella unilaterale affermazione della relativa sussistenza.

Il secondo motivo, relativo alla ritenuta eccessività della pena, è avulso dalle regole giuridiche invocate, atteso che i ricorrenti sono stati condannati per la fattispecie aggravata ex art. 349 comma 2 cod. pen. nonostante l'assoluzione per il reato di cui al capo a), e previo un giudizio di equivalenza con le ritenute attenuanti generiche. Pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 06